SICUREZZA

Manutenzione edifici scolastici: modelli di circolari di sollecito da scaricare

Inutile ribadirlo ma il responsabile per i luoghi di lavoro, dunque anche della sicurezza, è il dirigente scolastico mentre rimangono competenti per la manutenzione gli Enti Locali, ovvero il Comune (per le scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado) e la Provincia (per le scuole Secondarie) ma gli interventi vanno sollecitati dal dirigente in quanto responsabile per la sicurezza in base al D.L.vo 81/08 già D.L.vo 626/94.

La manutenzione
L’obiettivo primario della manutenzione, ordinaria e straordinaria, è garantire la sicurezza, funzionalità e vivibilità degli edifici scolastici di proprietà o in uso, e, qualora necessario, un adeguamento funzionale e normativo degli immobili. La manutenzione ordinaria programmata, le riparazioni e gli interventi di riqualificazione di piccola entità negli edifici scolastici garantiscono il mantenimento in efficienza degli impianti e delle strutture, con conseguente mantenimento degli standard di sicurezza e riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio.

In cosa consiste la manutenzione straordinaria
Si parla di interventi di manutenzione straordinaria quando vengono realizzate opere per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e per l’integrazione di servizi igienico sanitari e tecnologici.
La manutenzione straordinaria può essere:

  • migliorativa
  • preventiva rilevante
  • correttiva.
  • il consolidamento dei solai o delle scale, la realizzazione di opere accessorie;
  • la demolizione e ricostruzione di pareti divisorie;
  • la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale e di tipologia di infisso;
  • la realizzazione e adeguamento di opere accessorie come canne fumarie, centrali termiche, scale di sicurezza, ascensori, ecc.);
  • il consolidamento delle strutture nelle fondazioni o in elevazione;
  • il rifacimento di scale e rampe;
  • la realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
  • la realizzazione di recinti, muri di cinta e cancellate;
  • gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La manutenzione ordinaria
La manutenzione ordinaria, invece, riguarda, tra l’altro, prioritariamente:

Parte edile

  • interventi su strutture e rivestimenti
  • interventi da fabbro
  • interventi da falegname/serramentista su elementi lignei o plastici (e/o similari)
  • interventi su tendaggi
  • interventi da vetraio
  • interventi su aree di pertinenza.

Parte impiantistica

  • interventi da elettricista
  • interventi da idraulico e bandaio
  • impianti gas.

Aree a verde di pertinenza – interventi da giardiniere

  • modalità esecutive dei servizi e di manutenzione ordinaria e riparativa
  • programmata degli impianti speciali.

Impianti di sicurezza, antintrusione, antincendio e porte tagliafuoco

  • estintori e idranti
  • illuminazione di sicurezza
  • impianti elevatori, sbarre di accesso ad aree riservate, porte di accesso mobili
  • pompe di drenaggio.

La competenza
L’art. 3 della L 23/96 prevede in attuazione all’articolo 14 della Legge 142/90 (Ordinamento delle Autonomie Locali), che i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici spetta ai Comuni e alle Province. Sono questi che “provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l’arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell’acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti”. Inoltre: “Per l’allestimento e l’impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull’adeguamento degli impianti, l’ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull’adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all’impianto delle attrezzature”. “Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni delegate”.

L’art. 46, comma 2, del DI 44/01 prevede che: “L’istituzione scolastica può anticipare i fondi necessari all’esecuzione di lavori urgenti e indifferibili dandone immediata comunicazione all’ente locale competente, ai fini del rimborso”.

Le regole per la sicurezza
Le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro individuano nel dirigente scolastico il datore di lavoro responsabile della sicurezza nelle scuole, nelle quali è necessario che siano rispettate le norme finalizzate alla prevenzione e protezione dai rischi, in base al principio, sottolineato dalla “Carta dei servizi della scuola” del 1995, che “L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni igieniche e di sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e il personale”.

Dirigente scolastico: gli obblighi
In base all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008 il DS ha due obblighi non delegabili:

  • La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28;
  • La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Incendi.

Altri obblighi
Il dirigente scolastico, inoltre, è obbligato a:

  • designare gli addetti alle misure di prevenzione incendi, evacuazione, di pronto soccorso e i preposti;
    consultare l’RLS e informare le RSU sui provvedimenti adottati in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • fornire ai lavoratori i necessari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale);
  • assicurare un’adeguata attività di formazione e informazione degli interessati (lavoratori e studenti) in base alle specifiche attività svolte;
  • organizzare l’emergenza e programmare le necessarie misure di prevenzione e protezione, che devono sempre essere contenute all’interno del Documento di Valutazione dei rischi.

Bisogna inoltre precisare che mentre l’obbligo di intervento strutturale per garantire la sicurezza degli edifici utilizzati per attività scolastiche spetta all’Ente proprietario, il Dirigente Scolastico ha sempre il dovere di richiederne l’intervento e di vigilare sul suo adempimento, attraverso comunicazioni e segnalazioni rivolte all’Ente proprietario stesso.

Comma 3 art. 18 D.Lgs. 81/2008
“Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.

Articolo 5 del DM 29 settembre 1998 n. 382
“Il datore di lavoro, ogni qualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi; con tale richiesta si intende assolto l’obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, ravvisi grave e immediato pregiudizio alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e/o degli allievi adotta, sentito lo stesso responsabile, ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di obbligo”.

“Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti”.

Intanto vale la pena sollecitare, sollecitare, sollecitare
Essendo la colpa un principale nemico dei dirigenti scolastici (che di contro, per fortuna, sono molto attivi nell’evitarla), la raccomandazione fondamentale è quella di segnalare agli enti gestori ogni minimo problema strutturale, di impiantistica, di sicurezza e di pulizia straordinaria della scuola. Segnalare, talvolta, anche in via preventiva, naturalmente, come nel caso dell’accertamento statico dell’edificio. Ogni minimo dubbio deve essere seguita da segnalazione ufficiale che va reiterata, periodicamente, in caso di inadempienza e sino a quando gli enti gestori non provvedano. Talvolta è utile coinvolgere le prefetture senza timore alcuno che possa, la stessa segnalazione, avere ricadute negative sull’organizzazione della vita scolastica (tipo i doppi turni). L’Istituto Comprensivo “Severino Fabriani” di Spilamberto (Mo), diretto dal dirigente scolastico professoressa Silvia Rossi, per esempio, ha predisposto un modulo di segnalazione al dirigente che, di fatto, pone il capo dell’amministrazione nelle condizioni di operare celermente e con consapevolezza. L’Istituto Comprensivo Statale “Dante Alighieri”, Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, di Francofonte, diretto, con grande capacità manageriale, dal dirigente scolastico professoressa prof.ssa Teresa Ferlito, invece, ha predisposto una serie di segnalazioni all’Ente locale, di pregevole spessore, a comprova della sua attenzione alla sicurezza e al benessere di alunni e operatori della scuola.

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