Graduatoria interna 2026/27: esclusione docenti con disabilità personale anche se residenti fuori Comune o Provincia
In vista della pubblicazione delle graduatorie interne di istituto per l’individuazione dei perdenti posto per l’A.S. 2026/2027, sorge spesso un dubbio: il docente con disabilità personale deve presentare domanda di trasferimento per il comune di residenza per essere escluso dalla graduatoria? La risposta è no. Vediamo cosa prevede il nuovo contratto.
La Graduatoria Interna: Regole e Scadenze 2026
La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto. Ecco i punti chiave per il 2026:
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Pubblicazione: Deve avvenire entro il 17 aprile 2026 (ovvero entro i 15 giorni successivi alla chiusura delle domande di mobilità fissata al 2 aprile 2026).
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Titoli valutabili: Si considerano i titoli conseguiti entro il 2 aprile 2026.
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Criteri: La graduazione avviene secondo la Tabella A allegata al CCNI 2025-2028 (valutazione titoli per trasferimenti d’ufficio).
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Ordine di inserimento: I docenti entrati in organico dal 1° settembre 2025 per mobilità volontaria vengono inseriti in “coda”, mentre i docenti storici o arrivati per mobilità d’ufficio vengono inseriti a “pettine”.
Chi viene escluso dalla graduatoria?
Secondo l’Articolo 13, comma 2, del CCNI 2025-2028, i docenti che beneficiano di alcune precedenze non sono inseriti nella graduatoria interna (salvo il caso in cui la contrazione di organico sia tale da richiedere il loro coinvolgimento). Le precedenze riguardano:
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Punto I: Disabilità e gravi motivi di salute.
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Punto III: Personale con disabilità (Art. 21 L. 104/92 o invalidità superiore ai 2/3) e personale che necessita di cure continuative.
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Punto IV: Assistenza al coniuge, al figlio, al genitore o al fratello/sorella con disabilità grave.
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Punto VII: Personale che ricopre cariche pubbliche negli enti locali.
Il caso della disabilità personale (Punto III)
Il personale con disabilità personale (Art. 21 con invalidità > 2/3 o Art. 3 comma 3 della Legge 104/92) ha diritto all’esclusione immediata dalla graduatoria.
È obbligatorio presentare domanda di trasferimento? A differenza di chi assiste un familiare (Punto IV), il docente con disabilità personale non ha alcun obbligo di presentare domanda di trasferimento verso il comune di residenza per mantenere il diritto all’esclusione. Il diritto è garantito dalla sola certificazione della disabilità, a condizione che il docente sia titolare nella provincia di residenza.
Risposte ai quesiti comuni (Aggiornamento 2026)
Quesito 1: Sono una docente con invalidità superiore ai 2/3 (Art. 21). Risiedo in un comune diverso da quello di servizio. Per essere esclusa dalla graduatoria interna devo fare domanda di trasferimento per il comune di residenza?
Risposta: No. In base al CCNI 2025-2028, i docenti con disabilità personale (Punto III) hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria interna senza condizionamenti legati alla presentazione della domanda di mobilità. L’obbligo di presentare domanda riguarda esclusivamente i referenti unici che assistono familiari disabili (Punto IV).
Quesito 2: Insegnante primaria con invalidità al 67% e Legge 104 comma 1 art. 3. Vengo esclusa dalla graduatoria?
Risposta: Sì. Poiché l’invalidità è superiore ai due terzi (67% è superiore al limite richiesto del 66,6%), lei rientra nelle tutele previste dal Punto III dell’art. 13 del CCNI e va esclusa dalla graduatoria interna per l’individuazione dei perdenti posto.
Riferimenti Normativi Brevi
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CCNI Mobilità 2025-2028, Articolo 13 (Precedenze).
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Legge 104/1992, Articoli 21 e 33.
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D.Lgs. 297/1994, Articolo 601.
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