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Specializzazione sostegno, Consiglio di Stato: validità del titolo ottenuto in Romania

Con sentenza n. 05415 depositata lo scorso 19 luglio, il Consiglio di Stato ha ribadito la validità del titolo di specializzazione sul sostegno ottenuto in Romania. La sentenza, depositata dalla sezione VI, ribalta una precedente sentenza del TAR Lazio sez.III bis n. 12726/2019, che andava a sostegno del rigetto opposto dal Ministero dell’Istruzione nei confronti di alcune istanze di riconoscimento dei percorsi formativi seguiti in Romania. Per gli aspiranti docenti di sostegno italiani questo provvedimento rappresenta la definitiva conferma della validità dei titoli conseguiti in altri Stati dell’Unione Europea.

Sotto il profilo giurisprudenziale, la sentenza ribadisce quanto prescritto dal diritto comunitario – in specie, gli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell’UE, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento – secondo il quale “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, devono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffronto tra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente”.

Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all’esperienza acquisita dall’interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi. Come già affermato dalla Corte di Giustizia U.E., il 6 ottobre 2015 nella causa C- 298/14, Brouillard, punto 55, si tratta di una procedura di valutazione comparativa necessaria per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale”. In sostanza, la valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare.

Con riferimento alla posizione espressa in precedenza dal Ministero dell’Istruzione, il Consiglio di Stato ha così rilevato che “il provvedimento di rigetto adottato dal Ministero è illegittimo per difetto di motivazione” in quanto “si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania e Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno“. Al contrario, deve essere confermato e richiamato quanto già affermato dalla stessa sezione VI del Consiglio di Stato, secondo cui “le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno”(Consiglio di Stato, sez. VI , n. 1198/2020).

Il Consiglio di Stato ha così definitivamente fornito gli orientamenti di cui il Ministero dell’Istruzione deve tener conto nell’esaminare le pratiche di riconoscimento, costituiti dalla qualificazione attestata da diplomi, certificati ed altri titoli e dall’esperienza  professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente.
Cadono così tutte le incertezza in merito al riconoscimento in Italia della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania.

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