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Mobilità 24/25: le deroghe al vincolo triennale alla luce del nuovo CCNL 

Il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021, è stato finalmente sottoscritto. 

L’art. 34 comma 8 del nuovo testo firmato importanti novità in merito alla mobilità e al vincolo triennale.

Infatti si prevede che:

Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992″.

Quindi si prevede che:

  • Ai genitori con figli di età inferiore ai 12 anni è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio
  • Medesima possibilità è garantita ai caregivers che assistono persone con disabilità grave. 
  • La stessa disciplina si applica anche per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992 (personale con disabilità congiunta ad invalidità civile superiore ai 2/3 o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648).

In sostanza si prevede che in sede di contrattazione integrativa nazionale (CCNI), in deroga al vincolo triennale che si applica ai docenti neoassunti a decorrere dalle immissioni in ruolo 2023/2024, si potranno individuare alcune deroghe per le suddette situazioni specifiche previste dal CCNL.

ALLEGATO

CCNL-IR-2019-2021-completo-per-pubblicazione

UfficioStampaAdessoScuola

 

 

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