GUIDELEGISLAZIONE SCOLASTICA

LEGISLAZIONE SCOLASTICA

LEGGE CASATI-1859
Nasce la legislazione scolastica italiana e con essa si pone a carico dello stato italiano la
responsabilità dell’educazione del popolo.
Si colloca nel contesto sociale della seconda metà dell’800, ovvero l’illuminismo.
Considerato un vero e proprio codice dell’istruzione, questo provvedimento prevedeva
l’estensione del decreto al Regno d’Italia nel 1859 e rimase in vigore fino al 1923,
(varata Riforma Gentile).
L’obiettivo principale era dare un minimo di istruzione alla popolazione analfabeta
attraverso il metodo di insegnamento trasmissivo mnemonico dove l’insegnate
trasmetteva le sue conoscenze ai suoi allievi senza consentir loro di esprimersi.
Viene introdotto il Principio dell’Obbligatorietà e gratuità dell’istruzione attraverso
cui viene affrontato il problema dell’analfabetismo (78 % della popolazione) ma non lo
debella perché il principio dell’obbligatorietà non viene poi praticato del tutto in quanto:
-Vi è l’assenza di prescrizione della frequenza scolastica
– assenza di sanzioni
– viene affidato ai comuni la responsabilità di istituire le scuole in base alle proprie
disponibilità economiche, dappertutto precarie.
La scuola elementare venne articolata in due bienni, dopo le elementari poi il sistema si
divideva in ginnasio, a pagamento e in scuole tecniche.
Questo risultava molto classista dato che portava alla rinuncia agli studi da parte dei figli
delle famiglie meno agiate. E la stessa applicazione della legge fu disomogenea
all’interno del paese, dato che dipendeva dalla disponibilità finanziaria dei Comuni. Di
fatto non portò miglioramenti ma si notò un notevole peggioramento dell’analfabetismo.
LEGGE COPPINO-1877:
Predispone lo stanziamento di fondi ai Comuni per istituire le scuole.
Ai genitori viene imposto di inviare i figli a scuola fino a 9 anni (3^ elementare),
ma non ci sono sanzioni per gli inadempienti
manca la coscienza popolare della necessità e della valenza dell’istruzione.
Impostazione laica, abolizione dell’insegnamento religioso sostituito dallo
studio delle prime nozioni sui doveri dell’uomo e del cittadino.
Risultati ancora non positivi in termini di alfabetizazzione.
LEGGE ORLANDO 1904
-Obbligo scolastico esteso da 9 a 12 anni
– Impone ai Comuni di istituire scuole almeno fino alla IV classe elementare
Assistere gli alunni più poveri attraverso contributi statali ai Comuni con modesti
bilanci i quali però ben presto si rivelano inadeguati impedendo così l’istituzione delle
scuole.
L’Analfabetismo dunque non decresce, ma acquista sempre maggiore forza il
convincimento che sia compito dello Stato e non dei Comuni, la formazione e
l’istruzione dei cittadini.
LEGGE CREDARO n. 407 del 1911
La scuola elementare diventa un servizio statale.
Viene istituito il Liceo Scientifico (liceo moderno)
RIFORMA GENTILE – 1923
Tale riforma avviene nel periodo immediatamente successivo al primo conflitto
mondiale e sono anni in cui lo stato è fortemente impegnato a dare un nuovo assetto
organico al sistema scolastico. Gentile ridisegna l’assetto scolastico ispirandosi
all’ideologia politica del tempo e alla filosofia neoidealista.
La Riforma interessa le scuole di ogni ordine e grado e i punti chiave sono:
Estensione dell’obbligo scolastico fino a 14 anni, con scuola elementare di 5 anni
e corso di avviamento professionale di 3 anni per chi non accede alle medie.
Scuole speciali per sordi e ciechi
Riformulazione di tutti i programmi scolastici con enfatizzazione dell’aspetto
umanistico.
Istituzione del Liceo Scientifico, Magistrale e dell’esame di maturità per l’accesso
all’università.
Insegnamento obbligatorio della religione cattolica.
Rigidi controlli per inadempienze dell’obbligo scolastico.
Istituzione dell’istituto Magistrale per la preparazione dei maestri elementari.
La scuola superiore è riservata a pochi privilegiati (migliori per censo e classe
sociale)
Solo il Liceo Classico permette l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie. Alle
classi meno abbienti è riservata l’educazione del lavoro (scuola di avviamento
professionale).
Le riforme successive
LA NASCITA DELLA SCUOLA MEDIA
Legge 1859 del 1962: SCUOLA MEDIA UNICA.
Il principio costituzionale dell’obbligatorietà e della gratuità dell’istruzione impartita
almeno per 8 anni (ovvero dal 6° al 14° anno d’età) trova la sua attuazione in questa
legge che istituisce la scuola media unica e obbligatoria. L’istruzione obbligatoria
successiva a quella elementare è impartita gratuitamente nella scuola media che ha
durata di 3 anni ed è definita scuola secondaria di I grado.
La L. 444 del 1968 (LA SCUOLA MATERNA STATALE)
istituisce la Scuola materna statale che “accoglie bambini in età prescolastica, da 3 ai
6 anni, ai fini di educazione e sviluppo della personalità infantile, assistenza e
preparazione alla scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia”. Il carattere
statale della scuola materna ne sottolinea la gratuità, mentre precedentemente
l’istruzione prescolastica era affidata ad enti locali, ecclesiastici, privati e spesso era a
pagamento.
La L. n. 820 del 1971 (IL TEMPO PIENO)
istituisce la SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO.
Con tale legge il numero di alunni per classe è di max 25 e vi sono materie
integrative che affiancano le materie curricolari e che richiedono un impegno scolastico
maggiore in termini di tempo e un maggiore coinvolgimento dei docenti in lavori
integrati e pluridisciplinari. Lo scopo di questa legge è quello di fornire nuovi strumenti e
metodi per garantire una piena e completa educazione.
L. n. 477 del 1973: (I DECRETI DELEGATI)
Con tale legge il Governo emana norme sul riordino dell’organizzazione della scuola
e sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente
della scuola, a seguito delle contestazioni studentesche del ’68.
I decreti delegati emanati con D.P.R. del /74 (n° 416-417-418-419-420)
che confluiscono ora nel TESTO UNICO DELLA SCUOLA contengono norme giuridiche
che riguardano:
Istituzione e riordinamento di organi collegiali della Scuola per ogni ordine e grado
Stato giuridico del personale della scuola statale
Compenso per lavoro straordinario del personale scolastico.
Sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale
Stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole.
I decreti delegati impostano in modo nuovo la professionalità dei docenti e la scuola
diviene una struttura non più verticistica ma orizzontale, in cui l’organizzazione ed il
funzionamento sia sul piano amministrativo che su quello didattico ed educativo sono
affidati ad organi a carattere collegiale democratico che, nel rispetto delle competenze di
ciascuno, assicurano la partecipazione di tutta la comunità scolastica.
L. 517/1977 (L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI HANDICAPPATI)
Con la LEGGE 517/1977 il principio dell’uguaglianza (Art. 3 della
Costituzione) trova riscontro concreto nell’ambito scolastico in quanto sancisce che …
per una scuola democratica realmente aperta a tutti, devono trovare posto anche gli
alunni handicappati. Per questo vengono istituite iniziative di sostegno da realizzarsi
mediante docenti con particolari titoli di specializzazioni (insegnanti di sostegno).
Sirompecosìl’impostazionedidatticaindividualisticatradizionaleperconsentire
l’apertura delle classi e la collegialità dell’insegnamento.
Anche la L. QUADRO SULL’HANDICAP n. 104/92
affronta la problematica dell’handicap a livello scolastico adottando un approccio di tipo
sistemico con il coinvolgimento di varie istituzioni: famiglie, ASL, Enti locali, centri
riabilitativi, associazioni di volontariato che nella specificità dei loro compiti e funzioni,
concorrono insieme a migliorare la qualità della vita delle persone diversamente abili.
In particolare l’art.13 garantisce il diritto all’istruzione delle persone diversamente abili
in tutte le istituzioni scolastiche di ogni grado e ordine, anche nelle istituzioni
universitarie attraverso la programmazione coordinata dei sevizi scolastici con i servizi
socio-assistenziali, culturali e ricreativi.
La scuola degli anni Novanta
L.148/90 LA RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Con la Legge n. 148 del ’90 si attua la RIFORMA DELL’ORDINAMENTO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE: la scuola elementare concorre alla formazione dell’uomo e del
cittadino nel rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali, si
propone dunque di gettare le basi per lo sviluppo della personalità del bambino
promuovendone l’alfabetizzazione culturale.
La legge istituzionalizza l’organizzazione didattica del modulo di 3 docenti ogni 2 classi,
designando 3 opzioni organizzative per le famiglie (modulo, tempo lungo e tempo
pieno).
IL TESTO UNICO DELLA SCUOLA
Lo scopo del testo unico è quello di raccogliere ed ordinare tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia d’istruzione. Esso è emanato dal Governo con la legge
delega 121 del 91 poi con la legge 126 del 93.
È bene ricordare che il Testo Unico non esaurisce in se la disciplina in materia scolastica,
vi sono infatti altre fonti che completano il quadro normativo scolastico, quali:
DPR 10/4/87 n. 207: disposizioni contrattuali, normative del pubblico impiego.
DPR 10/1/57 n. 3; D.Lgs 3/2/93 n. 29 e succ. modifiche; D. Lgs. 30/3/01 n.165:
disciplina del pubblico impiego, applicazione anche per il personale docente.
LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Si colloca in un contesto di progressiva sensibilizzazione da parte delle Pubbliche
Amministrazioni di usufruire di prestazioni efficienti ai cittadini: infatti con la direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 la Pubblica Amministrazione adotta
la Carta dei Servizi Pubblici come codice di autoregolamentazione allo scopo di
garantire ai cittadini il godimento dei diritti.
Anche la scuola italiana adotta la Carta dei Servizi Scolastici (DPCM 7/5/95) punto di
partenza del processo normativo che ha portato all’autonomia scolastica.
La carta dei servizi scolastici è una sorta di carta d’identità della scuola, un documento
informativo in cui la scuola deve presentarsi (trattandosi di un documento pubblico deve
risultare trasparente e conoscibile). È rivolta ai genitori, e per la prima volta i fruitori del
servizio scolastico sono definiti “utenti”, l’istruzione non è vista più come un valore
concettuale ma come un servizio di cui poter usufruire.
Con la carta dei servizi ogni scuola si impegna ad un servizio + orientato allo
studente e perciò qualitativamente migliore perché ancorato a precisi standard di
qualità quali:
uguale possibilità di accesso e fruizione dei servizi scolastici, con maggiore
impegno nei confronti di alunni in particolari situazioni;
imparzialità e regolarità dei servizi scolastici;
partecipazione alle scelte scolastiche;
efficienza e trasparenza delle decisioni di politica educativa;
aggiornamento didattico dei docenti.
L.425/97: riforma dell’esame di maturità.
L’esame consta di 3 prove scritte di cui una multidisciplinare e l’esame orale. Il
rendimento è calcolato in centesimi, viene introdotto il credito scolastico, attribuito a
ciascuno studente dal consiglio di classe (max 20 punti).
Le Riforme degli anni 2000
Legge 30/2000 ( Riforma De Mauro – Berlinguer )
Con questa legge è stata introdotta la Riforma dei cicli, ovvero una ristrutturazione
del percorso educativo degli alunni, adottando una scansione scolastica articolata su 2
cicli (scuola di base e scuola secondaria) al posto dei tradizionali 3 cicli.
Questo modello si rifà ai sistemi educativi francese, britannico e spagnolo, riformati alla
fine degli anni 80. Nel sostituire i 2 cicli ai tradizionali 3 tipici del percorso formativo a
partire dalla riforma gentile, la legge 30/2000 ha previsto lo snellimento del corso di
studi primario articolato in 7 anni ( dai 6 ai 12 anni) abolendo la scuola media come
percorso a se stante e accorpandola invece alla scuola elementare come un unico corso,
e in più ha previsto una maggiore qualificazione del ciclo secondario rendendone
obbligatoria la frequenza dei primi 2 anni a carattere prevalentemente orientativo e
facoltativi i successivi 3 anni di indirizzo, quale ponte di passaggio ad un’istruzione
superiore.
Tale provvedimento normativo, sostanzialmente mai entrato in vigore, fu poi abrogato
dalla cosiddetta Riforma Moratti.
RIFORMA MORATTI
La riforma Moratti, L.53 del 2003 assume la L.30/2000 come base per delineare la
riforma della scuola che sostituisca gli effetti della riforma Gentile dopo 80 anni. I punti
chiave sono:
nuova articolazione dei cicli di studio (primo ciclo: 5 anni di primaria, 3 anni di
secondaria di primo grado, con esame di Stato; secondo ciclo: licei, 5 anni e
istruzione e formazione 3 anni + 1, entrambi con esame di Stato);
l’introduzione di nuovi licei “economico, tecnologico, musicale, delle scienze
umane”;
sistema dell’istruzione e formazione professionale (alternanza scuola-lavoro);
valorizzazione della qualità del sistema di istruzione.
RIFORMA GELMINI
La ristrutturazione del sistema scolastico resasi necessaria da esigenze di politica di
bilancio è alla base di provvedimenti denominati “Riforma Gelmini” del 2008, le cui
modifiche sono:
la reintroduzione del maestro unico nella scuola primaria;
la reintroduzione dei voti da 1 a 10 nel primo ciclo di istruzione;
l’innalzamento dell’obbligo scolastico fino a 16 anni;
l’introduzione delle Indicazioni nazionali degli obiettivi specifici di apprendimento,
che definiscono le conoscenze fondamentali che lo studente dovrebbe possedere
al termine del proprio percorso di studi;
il riordino di istituti professionali, istituti tecnici e licei.
L.107/2015 LA RIFORMA DELLA BUONA SCUOLA
Nella discussione per l’approvazione del testo sono stati presentati migliaia di
emendamenti e si è arrivati alla produzione di un testo che è composto da un unico
articolo e 212 Commi.
TEMI CENTRALI:
1. Piano Triennale dell’offerta formativa Commi dal 2 al 7, 12,14, 16,17, 19
revisione del vecchio piano di offerta formativa previsto dal regolamento
dell’Autonomia. La legge ha come finalità principale dare piena attivazione e
autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Organico dell’Autonomia Commi 21,64,65
classica distinzione in organico di diritto e organico di fatto; è stato introdotto un
organico potenziato che doveva servire a fornire un potenziamento
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, assegnato in base alle
GRADUATORIE.
3. Piano straordinario di assunzioni commi dal 95 al 105
SCOPO: smaltire le graduatorie.
Riversato nella scuola un notevole numero di insegnanti ma non ha ovviato al
problema del precariato.
4. Percorsi FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio) Commi dal 109 al 119
strutturati come CONTRATTO DI APPRENDISTATO di durata Triennale, in cui
l’insegnante aveva dei momenti di formazione dei momenti di vero e proprio
contratto di lavoro, per sperimentare sul campo la formazione in vista della
professione di docente.
5. Comitato di valutazione comma 129
composto da docenti ma anche da genitori e da studenti, nel caso della
secondaria.
6. Compenso per la valorizzazione del personale docente Commi dal 126 al
130 destinato a individuare particolari professionalità.
7. Formazione dei docenti e card commi 121,122,124
OBBLIGATORIA STRUTTURALE E FINANZIARIA; in secondo luogo si è
trasformato questo aspetto di riconoscimento per la formazione in una cosiddetta
card ovvero €500 annui per il personale docente di ruolo per formarsi, per
seguire dei corsi di aggiornamento, per l’acquisto di libri, riviste, giornali
eccetera.
8. Ambiti territoriali Commi 66,68, 70,73,74
Le province sono state organizzate in aggregazioni SUB TERRITORIALI delle
scuole
STRETTAMENTE COLLEGATO
9. Chiamata diretta Commi 79,80,81,82
Ogni dirigente potesse, sulla base della destinazione dell’ambito territoriale dei
neo messi in ruolo, decidere quale insegnante scegliere tra quelli che si erano
autocandidati all’interno della scuola.
Se non si era scelti veniva offerta una destinazione d’ufficio
10.Alternanza scuola lavoro Commi dal 33 al 41
(ora PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
Vincolante e obbligatoria vincolo di ore da prestarsi nel secondo biennio
dell’ultimo anno negli istituti tecnici e nei licei.
11.Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) Commi 56,58
Promuovere lo sviluppo delle competenze digitali, potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali, formazione dei docenti sull’utilizzo delle tecnologie cd.
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L’AUTONOMIA SCOLASTICA
L’Autonomia scolastica nasce ufficialmente nel 1997 con l’art. 21 della legge n.
59 (Legge Bassanini), non esiste una legge sull’autonomia scolastica, ma nell’ambito
della legge 59/97, legge di riordino e innovazione dell’amministrazione pubblica, l’art. 21
disciplina tale materia poiché l’obiettivo di tale legge è l’efficienza della pubblica
amministrazione, conferendo alla scuola modernità ed efficienza. Anche se poi il lungo
iter normativo dell’A.S. si conclude con il D.P.R. 275 del 99. Con questa riforma si mira
ad un sistema organizzativo non piramidale ma orizzontale, dove la scuola è intesa
come un centro di erogazione di servizio ed è un soggetto protagonista che organizza i
percorsi didattici ed elabora nuovi metodi. L’autonomia scolastica si divide in
autonomia didattica, finanziaria, di ricerca, sperimentazione e sviluppo.
L’AUTONOMIA DIDATTICA
è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale
dell’istruzione rispettando libertà d’insegnamento, libertà di scelta educativa e diritto ad
apprendere; e consiste nella scelta libera di metodologie strumenti e tempi
dell’insegnamento.
L’esercizio di quest’autonomia comporta alcune forme di flessibilità:
l’articolazione del monte annuale di ogni disciplina,
la strutturazione del tempo dedicato ad ogni lezione,
la definizione dei curriculi,
l’attivazione dei percorsi didattici individualizzati per alunni stranieri, svantaggiati
e disabili,
la creazione di gruppi di alunni,
l’aggregazione delle discipline in aree,
la realizzazione di attività di recupero, di sostegno, di orientamento professionale
e di recupero debiti formativi.
La definizione dei curricoli
Il settore più importante in cui si esplica l’autonomia didattica delle scuole è quello
dell’integrazione dell’offerta formativa nell’ambito del curricolo, oggetto dell’art.8
D.P.R. 275/1999.
Le scuole compongono un quadro didattico unitario nel quali sono presenti :
-discipline e attività fondamentali nell’ambito delle quali esistono alcune a carattere
alternativo tra di loro.
-discipline e attività integrative anch’esse obbligatorie rispetto alle quali esiste la
possibilità di esercitare una facoltà opzionale da parte degli alunni
-discipline e attività facoltative.
Piano dell’offerta formativa. (POF)
Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti,
il Piano dell’offerta formativa che è il documento fondamentale, attraverso cui si
esplicita l’autonomia didattica e l’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche in quanto in esso si delinea:
la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le
singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia, Programmi di sostegno per
portatori di handicap.
Il POF dunque, se da un lato è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi
tipi e indirizzi di studi determinati a livello nazionale, dall’altro riflette le esigenze del
contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della
programmazione territoriale dell’offerta formativa.
Il Piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli
indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di
amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte
e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni di fatto anche dei genitori e,
per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di
circolo o di istituto. Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e
con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.
Una volta approvato, il Piano dell’offerta formativa è reso pubblico e consegnato agli
alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:
È finalizzata a rendere il servizio scolastico maggiormente flessibile, diversificato,
efficiente ed efficace cercando di ottimizzare le risorse umane e finanziare, materiali
ecc. In particolare l’Autonomia Organizzativa si esplica con:
1) Gli adattamenti del calendario scolastico ovvero la flessibilità dei giorni festivi di
lezione stabiliti dall’istituzione scolastica autonoma rispetto al calendario stabilito dalla
Regione.
I motivi per cui viene realizzato sono:
-particolari festività
-istituzione di corsi di recupero
-adeguamento delle attività didattiche alle esigenze degli studenti
-realizzazione di progetti contenuti nel POF.
2) L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline e
attività sono organizzati in modo flessibile, privo di ogni forma di rigidità, anche
sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l’articolazione delle
lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale,
ovvero le ore effettivamente dedicate allo studio di ogni disciplina in tutto l’anno
scolastico.
L’orario può essere così articolato:
-orario antimeridiano settimanale articolato in sei giorni a settimana
-orario antimeridiano e pomeridiano articolato in cinque o sei giorni a settimana.
Può essere di 27 ore settimanali o di 30 ore per gli alunni che scelgono le attività
opzionali.
3) In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego dei docenti possono
essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali
differenziazioni nelle scelte metodologiche ed organizzative adottate nel piano
dell’offerta formativa, fermo restando il rispetto dei complessivi obblighi annuali dei
servizi dei docenti previsti dai contratti collettivi.
AUTONOMIA DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l’autonomia di
ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l’altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico;
c) l’innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi;
e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno della scuola;
f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i
soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la
formazione professionale.
LE RETI DI SCUOLE
Per attività in rete delle istituzioni scolastiche si intende la possibilità per le scuole di
associarsi tra loro o con enti esterni. La motivazione è lavorare “in rete”
sinergicamente.
I progetti formativi più frequentemente realizzati tra reti riguardano:
-l’aggiornamento docenti
-progetti riguardanti il territorio.
Va sottolineato che il documento pone l’accento sull’apertura all’esterno della scuola,
secondo dunque la prospettiva di continuità sia orizzontale che verticale.
Orizzontale nel senso di una continuità non solo con la famiglia ma anche con il
territorio.
Verticale nel senso di una continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e
scuola secondaria di primo grado.
Nell’ambito della continuità possono essere realizzati:
– raccordo delle programmazioni
– scambi di esperienze
– progetti svolti dagli alunni delle cosiddette classi aperte
AUTONOMIA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Le scuole hanno diritto a una dotazione finanziaria essenziale costituita
dall’assegnazione statale. La dotazione statale si suddivide in assegnazione ordinaria e
perequativa ed è senz’altro vincolo di destinazione, che quello dell’utilizzazione
prioritaria per lo svolgimento delle attività d’istruzione, formazione e orientamento di
ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
L’assegnazione ordinaria ha carattere uniforme e risponde a parametri fissi.
L’assegnazione perequativa di natura integrativa ed eventuale serve a supportare le
scuole in difficoltà economiche e con disomogeneità territoriali.
I fondi previsti dalla legge 16 dicembre 1997 n. 440, sono finalizzati
all’implementazione, al potenziamento e all’ampliamento dell’Offerta Formativa.
Il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001, stabilisce le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo – contabile delle scuole per l’autonoma allocazione delle
risorse, per la formazione del programma annuale, per la gestione delle risorse e per la
scelta dell’affidamento dei servizi di cassa.
La gestione finanziaria della scuola s’esprime in termini di competenza, è improntata a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità e s’ispira a principi di trasparenza,
annualità, universalità, integrità, unità e veridicità.
L’attività amministrativo – contabile si svolge sulla base di un programma annuale.

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