CONCORSI

Elenchi Regionali 2026/27: Via libera agli Idonei dello Straordinario 2020 e Nuove Regole di Reclutamento

Il sistema di reclutamento del personale scolastico si arricchisce di nuove disposizioni a seguito dell’approvazione di alcuni emendamenti al Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Decreto PNRR). Gli interventi normativi, attualmente in fase di conversione in legge, mirano a risolvere alcune criticità sorte con la creazione degli elenchi regionali, lo strumento residuale introdotto per le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2026/2027. La novità di maggior rilievo riguarda l’inclusione degli idonei del concorso straordinario 2020 e una nuova strutturazione gerarchica degli elenchi basata su criteri cronologici e territoriali, finalizzata a garantire equità e trasparenza nelle assunzioni.


I Punti della Riforma

  • Accesso per gli Idonei del Concorso Straordinario 2020: Viene modificato l’articolo 399, comma 3-ter, del Testo Unico della scuola (D.Lgs. n. 297/1994). Precedentemente, l’accesso agli elenchi era limitato a chi aveva superato una prova orale; con il nuovo emendamento, possono iscriversi anche i candidati che hanno superato la sola prova scritta della procedura straordinaria bandita con il D.D. n. 510/2020.

  • Articolazione degli Elenchi in Due Sezioni: Ogni elenco regionale sarà suddiviso per garantire priorità a chi ha concorso nel territorio di riferimento:

    • Prima Sezione: Candidati che hanno sostenuto il concorso nella medesima regione in cui chiedono l’inserimento.

    • Seconda Sezione: Candidati provenienti da altre regioni (mobilità interregionale per il ruolo).

    • Ordine di utilizzo: Si attingerà alla seconda sezione solo dopo il completo esaurimento degli aspiranti presenti nella prima.

  • Criterio Cronologico e di Merito: L’ordinamento degli aspiranti seguirà una gerarchia rigida:

    1. Data del Bando: Si darà precedenza ai candidati dei concorsi più datati (criterio cronologico).

    2. Punteggio Prove: A parità di bando, i candidati saranno ordinati in base al punteggio conseguito esclusivamente nelle prove (scritta ed eventuale orale).

  • Esclusione dei Titoli Culturali: Nel calcolo del punteggio per gli elenchi regionali non verranno valutati i titoli (master, certificazioni, ecc.). Questa scelta è dovuta alla necessità di evitare disparità di trattamento derivanti dalle diverse interpretazioni delle tabelle di valutazione operate dalle commissioni giudicatrici tra le varie regioni.

  • Finalità Residuale delle Immissioni in Ruolo: Gli elenchi regionali verranno utilizzati esclusivamente per la copertura dei posti rimasti vacanti e disponibili dopo aver esaurito le ordinarie procedure di immissione in ruolo (GAE e concorsi regionali vigenti).

  • Obiettivi PNRR: La disposizione è parte integrante dei correttivi alla riforma del reclutamento (Missione 4, Componente 1 del PNRR) concordati con il Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per assicurare la piena copertura delle cattedre.

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