LEGALE

Dichiarazione mendace ed esclusione dalle graduatorie GPS – illegittimita’ – errore in buona fede

Lo studio legale Adesso Scuola ha ottenuto un’importante vittoria in tema di dichiarazione mendace per un docente precario che in fase di inserimento nelle graduatorie GPS per il biennio 2020/2022 era stato depennato da tutte le graduatorie e licenziato dal Dirigente scolastico che aveva ritenuto dover applicare l’art. 7, comma 4, lett. c), ovvero: “Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara […] le eventuali condanne riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura”.
Il tribunale di Parma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha dichiarato: “Da quanto risulta dagli atti, deve ritenersi che il reato sia estinto ai sensi dell’art. 460 c.p.p., non avendo il ricorrente compiuto reati nei 5 anni successivi, come emerge dal certificato di casellario giudiziale […] datato 16.12.2020, dove si legge: “si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta :”NULLA”
Il fatto che il reato commesso fosse molto risalente per tempo, che fosse estinto per decorso del termine di legge senza commettere altri reati e che dal certificato del casellario non risultasse alcuna condanna porta a escludere che il ricorrente ne abbia omesso con dolo la divulgazione al momento della presentazione della domanda di inserimento.
“La clausola di esclusione dell’O.M. deve essere ragionevolmente interpretata nel senso di far discendere il depennamento della graduatoria dalla presentazione di dichiarazioni intenzionalmente mendaci, essendo ispirata all’esigenza dell’Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti che dimostrino di improntare la propria condotta a canoni di lealtà e correttezza”.
Mentre, “la falsa dichiarazione del ricorrente e’ invece plausibilmente stata dovuta, per i motivi esposti, a un errore in buona fede, che non puo’ comportare la decadenza dall’inclusione nella graduatoria, essendo egli peraltro munito di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l’accesso alla graduatoria stessa”.
Pertanto, con sentenza n. 12/2023 il Giudice del Lavoro di Parma ha accolto totalmente il ricorso patrocinato dall’Avv. Giovanna Sarnacchiaro.

UfficioStampaAdessoScuola

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