Fine delle lezioni: il docente non è né in vacanza, né a disposizione illimitata del Dirigente | Scheda illustrativa|
Con l’ultima campanella dell’anno scolastico, tra il corpo docente si diffonde ciclicamente un senso di disorientamento. Da un lato, la tentazione di considerarsi già in ferie; dall’altro, il timore reverenziale di fronte a circolari che impongono presenze quotidiane in istituto fino al 30 giugno. Entrambe le posizioni sono il frutto di un equivoco normativo. La realtà è che, terminata l’attività didattica frontale, il docente resta in servizio, ma le modalità di tale servizio sono rigorosamente circoscritte dalla legge e dal CCNL.
Cosa può chiedere realmente il Dirigente Scolastico?
Dopo la fine delle lezioni, l’obbligo di insegnamento (le 18, 22 o 25 ore) cessa per mancanza di alunni. Tuttavia, il docente non è libero da ogni vincolo contrattuale. Il Dirigente può richiedere la presenza in servizio esclusivamente per le seguenti attività:
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Scrutini: Operazioni necessarie per la valutazione finale degli studenti.
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Esami: Partecipazione agli esami di Stato o di licenza media, qualora il docente sia formalmente coinvolto nelle commissioni.
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Attività funzionali all’insegnamento: Collegi docenti, consigli di classe e attività di programmazione. Attenzione: tali attività devono essere state preventivamente deliberate dal Collegio dei Docenti nel Piano Annuale delle Attività e rientrare rigorosamente nel limite delle 40 + 40 ore annue previste dal contratto.
Nota bene: Qualsiasi circolare che imponga una presenza quotidiana o la firma giornaliera in istituto, in assenza di attività deliberate, è da considerarsi illegittima.
Il nodo delle ferie: come funzionano
Le ferie non scattano automaticamente con il termine delle lezioni. Essendo un diritto-dovere, vanno programmate e richieste:
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Il computo: Spettano 30 giorni di ferie (32 dopo tre anni di anzianità), ai quali vanno aggiunti i 4 giorni di festività soppresse.
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Docenti di ruolo o con contratto al 31 agosto: Le ferie devono essere godute nel periodo estivo. Si ricorda che, per questa categoria, le ferie non godute non possono essere monetizzate.
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Supplenti (fino al termine delle lezioni o al 30 giugno): La gestione dei pagamenti è più complessa. I periodi di sospensione delle lezioni (es. Natale o Pasqua) sono considerati dal legislatore come “ferie d’ufficio” già godute.
Il principio della Cassazione sui giorni non richiesti
Un aspetto fondamentale, spesso ignorato, riguarda il pagamento dei giorni di ferie residui per i docenti supplenti dopo il termine delle lezioni. La Corte di Cassazione ha confermato un principio di tutela cruciale:
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Non si perde il diritto all’indennità per il semplice fatto di non aver presentato domanda di ferie.
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L’unica eccezione: Il docente perde il diritto solo se il Dirigente Scolastico ha inviato un invito formale e scritto a fruire delle ferie in tempo utile, avvertendo esplicitamente che, in caso di mancata richiesta, l’indennità sarebbe andata persa.
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Conseguenza: Se tale avviso formale non è stato notificato, quei giorni devono essere regolarmente retribuiti.
In conclusione, esiste una linea di demarcazione netta tra il dovere di servizio e l’abuso di potere. Conoscere i propri diritti permette di contestare le disposizioni illegittime, garantendo che il tempo del docente, anche dopo l’ultima campanella, venga gestito nel pieno rispetto delle norme contrattuali.

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