GPS 2026/2028: Guida Definitiva alla Valutazione di Titoli e Servizi (Nota 8082/2026)
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la nota n. 8082 del 30 marzo 2026 , ha emanato le istruzioni operative per garantire l’uniformità nella valutazione delle domande per il biennio 2026/2027 e 2027/2028. Il documento interviene su punti critici per sciogliere i dubbi interpretativi degli Uffici Scolastici e degli aspiranti docenti.
Di seguito, l’analisi dettagliata di tutte le novità e le regole per il calcolo del punteggio.
Servizi prestati senza titolo Come è stato chiarito con precedenti indicazioni, il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso è valido ai fini della valutazione esclusivamente nel caso in cui il suddetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento della presentazione dell’istanza; costituisce eccezione, stante la peculiarità della fattispecie, il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, dichiarato dagli studenti in Scienze della formazione primaria ai fini della valutazione come servizio specifico nella seconda fascia delle corrispondenti tipologie di posto. Stante quanto sopra, si evidenzia che detto servizio non potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto.
Educazione motoria nella scuola primaria I docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie di educazione motoria nella scuola primaria, che abbiano dichiarato al punto B.3 della Tabella 1 il possesso di un titolo che dà accesso alla classe di concorso A048, hanno diritto al relativo punteggio – in analogia con il punto B.3 della Tabella 2 e con il punto B.1 della Tabella 3 – purché tale titolo non sia stato utilizzato come titolo di accesso alla procedura concorsuale ex DM 80/2023, attraverso la quale è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Al riguardo, al fine di agevolare le attività di verifica da parte di codesti uffici, è stato predisposto per ciascuna provincia un apposito file di supporto. Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di Educazione motoria, sprovvisti di titolo di accesso ai posti comuni della scuola primaria, è considerato servizio prestato senza titolo e, pertanto, non è valutabile; ciò in quanto l’articolo 1, comma 332, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, prevede espressamente che “il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria”. Stante quanto sopra evidenziato, qualora codesti Uffici verificassero l’iscrizione nella I fascia di sostegno per la scuola primaria da parte di docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma non in possesso del titolo di accesso al corrispondente posto comune, segnaleranno il caso all’Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione, in modo che quest’ultima proceda con l’adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla legittimità dell’acquisizione del titolo.
Titoli di specializzazione conseguiti all’estero – scioglimento delle riserve Si richiama preliminarmente, per quanto compatibile, la nota di questa Direzione Generale n. 140431 del 20 giugno 2025, recante indicazioni operative per la corretta applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106. La comunicazione del conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia – per il biennio 2024/2025-2025/2026 o nella fascia aggiuntiva relativa all’a.s. 2025/2026, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all’estero – determinerà, per il biennio 2026/2027-2027/2028, lo scioglimento della riserva nel momento della comunicazione stessa e l’inserimento a pieno titolo in I fascia sulla base del titolo estero. Alternativamente, qualora gli interessati – avendo chiesto l’iscrizione con riserva nella prima fascia per il biennio 2026/2027- 2027/2028 in attesa del conseguimento del titolo in Italia – comunichino l’avvenuto conseguimento alle condizioni previste dall’articolo 7, comma 4, lettera e) punto i), dell’ordinanza ministeriale e contestualmente optino per l’inserimento ex novo nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo conseguito in Italia, verrà meno la precedente posizione con riserva. Con riferimento ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 7, comma 1, del decretolegge n. 71 del 2024, coloro che, avendo rinunciato “a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”, non conseguano il titolo previsto al termine dei percorsi stessi, saranno depennati dalla posizione con riserva.
Certificazioni linguistiche Le certificazioni linguistiche valutabili con l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell’Allegato D1 all’ordinanza ministeriale, esclusivamente se conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio. Pertanto, alle condizioni di cui sopra, sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell’arco temporale in cui l’Ente era autorizzato al rilascio. Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.
Titoli CLIL Le nuove tabelle di valutazione esplicitano un principio già valido per i bienni precedenti, prevedendo che i titoli CLIL sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università. Pertanto, si rende necessario verificare che i titoli CLIL presentati nei bienni precedenti e già valutati siano conformi a detta previsione. In caso contrario, codesti uffici procederanno a decurtare i punteggi precedentemente attribuiti. A tal fine, verrà fornito a ciascun ufficio un elenco a supporto, contenente, per ciascuna provincia di inserimento 2026/2028, i nominativi di coloro che negli scorsi bienni hanno presentato un titolo CLIL, con specifica della tabella di riferimento, luogo, data ed ente rilasciante.
Certificazioni informatiche Le certificazioni informatiche già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate all’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Qualora un aspirante già presente in GPS aggiorni la graduatoria con un nuovo insegnamento afferente alla medesima tabella, le certificazioni informatiche già presenti sull’insegnamento di precedente iscrizione potranno essere valutate anche sul nuovo insegnamento. Analogamente, coloro che, precedentemente iscritti negli elenchi aggiuntivi per l’a.s. 2025/26 si iscrivono, per i medesimi insegnamenti, nella I fascia, mantengono i punteggi delle certificazioni informatiche dichiarate a suo tempo. Lo stesso principio si applica anche nel caso di passaggio di fascia. In ogni caso, la trasposizione dei punteggi avviene in automatico a cura del sistema informativo, senza necessità di alcun adempimento a carico di codesti uffici. Con riguardo alle nuove certificazioni informatiche, è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu). Pertanto, si invitano codesti Uffici a voler intervenire sulle istanze degli aspiranti che hanno dichiarato più di una certificazione informatica della stessa tipologia. A tal fine, per agevolare l’attività di valutazione di codesti uffici viene fornito, per ciascuna provincia, l’elenco nominativo di coloro che nell’istanza hanno dichiarato più di una certificazione informatica della stessa tipologia.
Diploma EsaBac Il diploma EsaBac non costituisce requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera – Francese), in quanto, essendo stato conseguito in Italia, non soddisfa i requisiti previsti dal DPR 19/2016: “titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado”.
Classi di concorso accorpate di cui al D.M. 255/2023 Il punteggio relativo alla “ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso” non è attribuibile all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento qualora detta abilitazione sia stata conseguita, dopo l’entrata in vigore del D.M. 255/2023, a seguito della frequenza di un singolo percorso. Pertanto, si raccomanda agli Uffici una verifica puntuale delle abilitazioni conseguite dagli aspiranti nelle classi di concorso accorpate a decorrere dal 10 febbraio 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023.
Durata del servizio oltre il termine di scadenza delle istanze Com’è noto, gli aspiranti che alla data di scadenza delle istanze non hanno maturato l’intera annualità di servizio hanno avuto la possibilità di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza, da confermare entro il 2 luglio 2026; questa Direzione ha fornito specifici chiarimenti in merito agli aspiranti durante la fase di compilazione, con le FAQ 4548. E’ tuttavia possibile che taluni aspiranti con contratti di durata inferiore al termine delle lezioni, confidando in possibili proroghe, abbiano dichiarato una scadenza successiva rispetto a quella del contratto in essere. Detti servizi – fatta salva ogni valutazione da parte di codesti uffici su eventuali azioni da intraprendere in presenza di dichiarazioni mendaci – non potranno essere valutati. Per supportare le verifiche, il gestore del sistema informativo renderà disponibile, per ciascuna provincia, l’elenco di coloro che nell’istanza hanno valorizzato il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”, incrociato con i dati dei contratti presenti a sistema.
Titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi Come riportato nella Tabella 1, punto B.11, è valutabile esclusivamente l’“abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi”. Non sono pertanto valutabili i titoli di specializzazione o di perfezionamento relativi a tali metodologie, anche se rilasciati da Enti di formazione accreditati da questo ministero ai sensi delle Direttive Ministeriali 90/2003 e 170/2016, in quanto i titoli abilitanti devono essere stati rilasciati da Enti a ciò specificamente autorizzati da questo Ministero; si richiama l’attenzione sul fatto che il relativo titolo abilitante deve recare anche la firma del rappresentante dell’USR competente per territorio che ha presenziato alle prove di esame in qualità di componente della Commissione esaminatrice. Si richiama altresì l’attenzione sui Decreti ministeriali n. 112 del 6 giugno 2025 e n. 39 del 6 marzo 2026 recentemente adottati, contenenti la disciplina dei Corsi di differenziazione didattica, rispettivamente per il metodo Montessori e per il metodo Pizzigoni. In particolare: – con riferimento al Metodo di differenziazione didattica Montessori, all’art. 6 del D.M. 112/2025 è previsto che sono valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall’Opera Nazionale Montessori, dalle Università e dagli Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli; – con riferimento al Metodo di differenziazione didattica Pizzigoni, all’art. 3 del D.M. 39/2026 è previsto che sono valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall’Associazione Opera Pizzigoni, dall’istituzione scolastica “Rinnovata Pizzigoni” di Milano, dalle Università o da Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli.
Valutazione strumento musicale Si segnala che, ai fini dell’iscrizione nelle GPS di Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (classe A055), non trova più applicazione la disciplina transitoria di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. Pertanto, non rientra tra i requisiti di accesso il possesso di un servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali. Come già indicato all’articolo 4 dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, la disciplina transitoria di cui sopra si applica agli aspiranti iscritti nelle GPS relative ai bienni 2020/2022 e 2022/2024, mentre a coloro che si sono iscritti nelle GPS a partire dal biennio 2024/2026 si applica la disciplina ordinamentale. Non è valutabile quale ulteriore titolo il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento che, ai sensi dell’articolo 1, comma 107-bis, della legge n 228 del 2012, è stato dichiarato equipollente a diploma accademico di II livello, qualora tale titolo sia stato in precedenza utilizzato quale requisito di accesso ai percorsi per il conseguimento del diploma academico di II livello di nuovo ordinamento.
Da ultimo, si raccomanda a codesti Uffici di prendere in esame puntualmente anche le eventuali documentazioni e/o dichiarazioni che gli aspiranti hanno allegato all’istanza.
Ringraziando per la consueta collaborazione, si allegano le FAQ pubblicate sul sito istituzionale in occasione della presentazione delle istanze.
ALLEGATI:
MIM Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 26/27-27/28
valutazione-gps-nota nota n. 8082 del 30 marzo 2026
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