DOMANDE E RISPOSTE

Quanti giorni di ferie spettano ai docenti precari?

Un docente, con contratto a tempo determinato dal 01 settembre 2022 al 30 giugno 2023,  ci chiede quanti giorni di ferie gli spettano.

Rispondiamo:

  • Che l’art.19, comma 2, del CCNL scuola, riguardante le ferie del personale assunto a tempo determinato, specifica che esse sono proporzionali al servizio prestato.
  • Il calcolo dei giorni di ferie deriva dal prodotto del numero dei giorni di servizio per 30, diviso per 360.
  • In buona sostanza si tratta di 2,5 giorni per ogni mese di servizio ( per mese si intende 30 giorni): 10 mesi x 2,5 giorni = 25 giorni
  • A questi giorni bisogna aggiungere le festività soppresse che corrispondono a n°1  giorno ogni 3 mesi di servizio, quindi essendo i mesi 10, spettano: 3  giorni di festività soppresse
  • Quindi al nostro lettore spetterebbero:  25 + 3 = 28 giorni di ferie
  • Questi giorni di ferie in base al comma 54 dell’art.1 della legge n. 228/2012 devono essere fruite “nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”

Praticamente  molte scuole che hanno in organico, supplenti brevi o annuali ma con contratto fino alla fine delle lezioni o fino al termine della attività didattiche, cioè al 30 giugno 2022, mettono i supplenti in ferie d’ufficio anche retroattivo. Si tratta di ferie d’ufficio anche durante le vacanze di Natale e Pasqua, un trattamento specifico, riservato unicamente al personale a tempo determinato, che non può fruire nei mesi di luglio e agosto delle ferie maturate, in quanto il loro contratto scade entro il 30 giugno.

  • Le scuole applicano, inderogabilmente e senza dubbi interpretativi l’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. In tale comma c’è scritto che : “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

 

  • Nel comma 54 dell’art.1 della legge n. 228/2012. “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.”
  • Inoltre il successivo comma, cioè il 56 dell’art.1 della legge n. 228/2012, prevede chiaramente che le clausole contrattuali contrastanti i commi 54 e 55, relativi alle modalità di fruizione delle ferie dei precari, sono disapplicate dal 1º settembre 2013.
  • Per quanto scritto nel comma 56 si rende evidente che le ferie dei precari riferite all’anno scolastico 2018-2019, non saranno più definite dall’art.19 del CCNL scuola 2006-2009, ma verrà applicato il comma 55 della legge 228/2012.

UfficioStampaAdessoScuola

 

 

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