Part-time Scuola 2026/27: Domande entro il 15 Marzo. Regole, Vincoli e Limiti del 25%
Il personale docente, educativo e ATA che desidera trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2026/27 deve presentare istanza entro la scadenza perentoria del 15 marzo 2026. In assenza di nuove circolari ministeriali, restano in vigore le disposizioni permanenti previste dalle Ordinanze Ministeriali n. 446/97 e n. 55/98.
1. Chi può presentare domanda
La richiesta è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare:
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Docenti: di ogni ordine e grado, inclusi i neoimmessi in ruolo (anche con decorrenza settembre 2026).
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Personale Educativo: di convitti e istituzioni educative.
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Personale ATA: di ogni ordine e grado, con l’unica esclusione dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).
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Pensionandi: chi cesserà il servizio dal 1° settembre 2026 e chiede il mantenimento in servizio part-time (subordinatamente alla verifica delle condizioni di esubero dopo la mobilità).
2. Vincoli Didattici e Normativi (OM 446/97)
L’accoglimento della domanda deve garantire la continuità didattica e l’unicità dell’insegnamento:
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Infanzia e Primaria: Il part-time è vietato nelle classi dove l’insegnamento deve essere svolto da un unico docente. Nella Primaria deve essere garantita la partecipazione alla programmazione collegiale e l’unitarietà degli ambiti formativi.
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Secondaria: La riduzione oraria deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario delle discipline. È generalmente escluso per le materie letterarie nelle classi a tempo prolungato (Medie) e deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe per ogni insegnamento.
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Sostegno: Non è consentito su posti che richiedano interventi su singoli alunni per una durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio previsto per quel grado di scuola.
3. Articolazione dell’orario (ATA e Educatori)
Il part-time può essere Orizzontale (riduzione oraria giornaliera), Verticale (pieno orario in alcuni giorni/periodi) o Misto.
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Personale Educativo: Deve articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali (o 2 se è compreso il servizio di assistenza notturna).
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Personale ATA: Di norma si attua con riduzione in tutti i giorni lavorativi o con prestazione di 6 ore giornaliere per 3 giorni settimanali. Articolazioni diverse per determinati periodi dell’anno devono essere autorizzate per gravi e comprovati motivi.
4. Modalità di Presentazione e Durata
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Scadenza: 15 marzo 2026. Fa fede la data di acquisizione al protocollo della scuola.
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Iter: La domanda va presentata al proprio Dirigente Scolastico, che la trasmetterà all’Ambito Territoriale competente.
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Biennalità: Il part-time ha una durata minima di due anni scolastici.
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Rinnovo e Rientro: Al termine del biennio, il part-time si intende confermato automaticamente (proroga tacita). Per tornare al tempo pieno o modificare l’orario, è necessario presentare una nuova domanda esplicita entro il 15 marzo.
5. Il Limite del 25%: Quando il Part-time può essere negato
Il part-time non è un diritto assoluto, ma è subordinato a un limite numerico chiamato contingente.
Il “tetto” massimo
L’Amministrazione calcola quanti dipendenti possono stare in part-time per ogni specifica categoria (classe di concorso o profilo ATA). Il limite è fissato al 25% della dotazione organica complessiva a tempo pieno.
Esempio: Se in provincia ci sono 100 posti per una classe di concorso, solo 25 docenti totali possono essere in part-time. Se 20 posti sono già occupati da chi è nel secondo anno di biennio, restano solo 5 posti per i nuovi richiedenti.
Graduatorie e Precedenze
Se le domande superano il 25% disponibile, l’Ufficio Scolastico stila una graduatoria basata sui seguenti criteri di precedenza:
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Cure mediche: Personale con gravi patologie che richiedono terapie salvavita.
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Assistenza familiari: Assistenza a figli o parenti con handicap grave (Legge 104/92).
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Figli piccoli: Genitori con figli in età prescolare (sotto i 3 anni).
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Anzianità: A parità di condizioni, prevale la maggiore anzianità di servizio.
Differenziazione per Ruoli
Il calcolo del 25% non è cumulativo per tutta la scuola:
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Docenti: Si calcola per singola classe di concorso e grado di istruzione.
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ATA: Si calcola per singolo profilo professionale (Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, ecc.).
Il rischio di Diniego
Se la domanda viene presentata regolarmente ma il contingente è già saturo, l’Amministrazione provvederà al rigetto dell’istanza, comunicando formalmente il diniego motivato dal superamento del limite di legge.
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