COVID-19

Obbligo vaccinale anche per il personale scolastico assente dal servizio per legittimi motivi.

🟢 A seguito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico (art. 2 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172), con una nuova Nota n°1927 del 17-12-21 il capo del dipartimento Istruzione chiarisce che:

👉”A partire dal 15 dicembre, l’obbligo vaccinale si applica a tutto il personale scolastico, incluso quello assente dal servizio per legittimi motivi, con la sola eccezione del personale indicato nella precedente propria nota 7 dicembre 2021, n. 1889/DPIT, il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, infermitĂ , congedo per maternitĂ , paternitĂ , per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e
cautelare.”

👉I dirigenti devono procedere a verificare chi è in regola e chi non lo è. Questi ultimi vanno invitati «a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, uno dei seguenti documenti: documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione; attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa; presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito; insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale». Una volta ricevuto l’invito del preside a regolarizzare la loro posizione i i diretti interessati hanno 5 giorni per farlo, altrimenti scatta la sospensione dal servizio e dallo stipendio.

👉 I soggetti esenti dall’obbligo vaccinale sono solo i casi  “di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2, non sussiste l’obbligo […] e la vaccinazione può essere omessa o differita”

“per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2”.

Tali previsioni non introducono l’obbligo tout court , quanto piuttosto la possibilitĂ , per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte.
In tal senso, il dirigente scolastico, datore di lavoro e responsabile della sicurezza dei lavoratori, acquisisce dal personale interessato la certificazione prevista dal citato art. 4, comma 2, decreto legge n. 44/2021, certificazione che dovrà risultare conforme alle circolari del Ministero della salute in tema di esenzione da vaccinazione anti SARS-CoV-2. Dopodiché, in relazione alle specifiche situazioni di contesto, il dirigente scolastico si avvale del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del Medico competente per definire le possibili condizioni di riduzione del rischio di diffusione del contagio e di contenimento del rischio per la salute del soggetto esente e di quello nei confronti del quale la vaccinazione risulti differita, intervenendo sugli aspetti organizzativi connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

In buona sostanza, acquisite le valutazioni tecniche del Medico competente e del RSPP, nel rispetto della normativa vigente in materia di sorveglianza sanitaria, il dirigente scolastico valuta la possibilità che il personale di che trattasi prosegua nello svolgimento della prestazione lavorativa cui è normalmente adibito.
In ipotesi contraria, ovvero qualora da detta valutazione tecnica emerga un rischio elevato, il dirigente individua, con la collaborazione dei tecnici sopra citati, interventi che consentano di ridurre il rischio, permettendo con ciò il proseguimento del servizio in condizioni accettabili di sicurezza.

Potranno a tale fine essere adottati provvedimenti protettivi ulteriori rispetto agli usuali, quali, ad esempio, mascherine FFP2, visiere professionali para schizzi aggiuntive all’utilizzo di mascherine, utilizzo di aule di maggiore ampiezza, con studenti maggiormente distanziati e in numero ridotto, potenziamento aerazione.
Qualora anche tali ultimi provvedimenti non consentano di ridurre in maniera ritenuta accettabile il rischio di contagio, per il lavoratore o per la comunitĂ  scolastica, il dirigente provvede ad assegnare il lavoratore a mansioni alternative quali, a puro titolo indicativo per il personale docente, attivitĂ  di programmazione, di potenziamento a distanza degli apprendimenti, di supporto alla didattica erogata agli alunni in istruzione domiciliare, ecc.

 

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