DOCENTIGRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO

Graduatoria interna d’istituto: docenti con contratti a tempo determinato finalizzati alle immissioni in ruolo, sono “supplenti”. Assumeranno la titolarità su scuola all’interno della provincia di riferimento al termine delle operazioni di mobilità 

I docenti individuati, ai sensi dell’art. 59 (commi 4 e 9-bis) del d.l. n. 73/2021, nell’attesa dell’eventuale superamento del periodo di formazione e prova, nonché della prova disciplinare, sono da considerarsi giuridicamente come “supplenti” per l’anno scolastico in corso.

Formazione graduatoria interna di istituto

Tali docenti suindicati non devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, nella quale devono confluire, esclusivamente, i docenti a tempo indeterminato, titolari presso l’istituto scolastico. Laddove ci dovesse essere, per l’istituto scolastico, una contrazione di organico per l’a.s. 2023/24, tale da non consentire l’accantonamento dei posti per i docenti ex art. 59 del d.l. n. 73 del 2021, la nuova sede per questi ultimi sarà individuata secondo le modalità dell’art. 6 comma 8 del C.C.N.I., concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., per gli a.s. relativi al triennio 2022/23, 23/24 e 24/25. La norma citata testualmente dispone “il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo”.

A titolo esemplificativo si indicano i seguenti casi:

a) se presso l’istituto scolastico sono attualmente in servizio 4 docenti di ruolo e 1 un docente ex art. 59 e l’ufficio dovesse autorizzare l’organico tale da sviluppare complessivamente 4 cattedre per quella classe di concorso, in tal caso non vi è alcun soprannumerario. Per il docente assunto in base alla procedura ex art. 59, la nuova sede sarà individuata dopo le operazioni di mobilità. Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la campania Ufficio VI – Ambito Territoriale di Napoli

b) Qualora, invece, l’Ufficio dovesse autorizzare 3 cattedre, vi saranno un docente (di ruolo) soprannumerario, nonché un docente, assunto ex art. 59, la cui sede sarà individuata con la procedura sopradescritta.

Fonte:

UfficioStampaAdessoScuola

 

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