Gestione supplenze: passaggio da Interpello a GPS e sanzioni -Analisi della normativa (OM 27/2026)
La gestione delle supplenze ottenute tramite interpello e il successivo ricevimento di una proposta da GPS sono regolate dall’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 2026:
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Equiparazione delle sanzioni (Art. 14, comma 22): Le sanzioni previste per le Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) e le graduatorie d’istituto (elencate all’articolo 15) si applicano anche alle supplenze conferite tramite interpello.
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L’unica eccezione (Art. 15, comma 3): È consentito lasciare una supplenza in corso senza incorrere in sanzioni esclusivamente se ci si trova attualmente in servizio su una supplenza temporanea (supplenza breve) e si riceve una proposta al 30 giugno o al 31 agosto. In questo caso il docente ha la piena facoltà di scegliere, senza penalizzazioni.
Scenari possibili
A seconda della natura della supplenza ottenuta tramite interpello, si configurano due situazioni differenti:
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Caso 1: Supplenza da interpello di tipo temporaneo (breve)
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Cosa succede: Se lasci la supplenza breve per accettare una nomina da GPS (che è sempre al 30 giugno o al 31 agosto), puoi farlo liberamente senza subire alcuna sanzione, avvalendoti della facoltà prevista dall’art. 15, comma 3.
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Caso 2: Supplenza da interpello al 30 giugno o al 31 agosto
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Cosa succede: Se la supplenza ottenuta tramite interpello è già annuale o fino al termine delle attività didattiche, non è possibile abbandonarla per un’altra nomina al 30 giugno/31 agosto senza incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa per abbandono o rinuncia di supplenza.
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Nota bene: Prima di accettare o lasciare qualsiasi incarico, verifica sempre con attenzione la tipologia di contratto associata all’interpello (breve vs annuale) per evitare blocchi nelle graduatorie.
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