Continuità didattica sui posti di sostegno per l’a.s. 2026/2027: requisiti, scadenze e istruzioni operative per Dirigenti e Docenti
In attuazione dell’articolo 14 del D.Lgs. 66/2017 e secondo quanto disciplinato dall’articolo 13 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, sono state definite le modalità per garantire la continuità educativa e didattica degli alunni con disabilità per il biennio scolastico di riferimento.
La procedura, finalizzata a tutelare il diritto allo studio e la serenità della relazione educativa, si presenta complessa e articolata in precise fasi temporali. Di seguito viene proposta una ricognizione dettagliata dei prerequisiti necessari, delle scadenze e degli adempimenti in capo a Dirigenti Scolastici e docenti.
1. I Prerequisiti per l’attivazione della procedura
La conferma dei contratti a tempo determinato (fino al 31/08/2027 o fino al 30/06/2027) interviene nell’ambito delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, solo dopo la conclusione delle operazioni relative al personale di ruolo e ai destinatari di nomine finalizzate al ruolo.
Condizioni contrattuali dell’anno precedente (a.s. 2025/2026)
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Chi può accedere: Docenti che abbiano svolto nell’a.s. 2025/2026 una supplenza su posto di sostegno al 31 agosto o al 30 giugno (anche su spezzone orario).
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Chi è escluso: Docenti in servizio su supplenze temporanee (brevi e saltuarie).
Categorie di docenti ammesse
La conferma è riservata esclusivamente a:
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Docenti specializzati sul medesimo grado, individuati nell’a.s. 2025/2026 da qualsiasi canale (GAE, GPS, Graduatorie d’Istituto o Interpello).
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Docenti non specializzati inseriti nella II fascia delle GPS, selezionati a livello provinciale dallo scorrimento della seconda fascia stessa.
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Docenti non specializzati fuori dalla II fascia delle GPS, individuati a livello provinciale dallo scorrimento incrociato delle GAE e GPS del posto comune.
Nota di esclusione: Non possono accedere alla conferma i docenti non specializzati nominati nell’a.s. 2025/2026 da Graduatorie d’Istituto o da procedure di Interpello.
Personale di ruolo (CCNL)
Può partecipare alla procedura (esclusivamente per posto intero) anche il personale con contratto a tempo indeterminato che nell’a.s. 2025/2026 abbia beneficiato dell’art. 47 o 70 del CCNL e intenda fruirne anche per l’a.s. 2026/2027. Sono esclusi i neoimmessi in ruolo dal 1° settembre 2026 e i docenti di ruolo che non abbiano ancora superato il periodo di prova.
2. Le fasi della procedura e le scadenze
La procedura si articola in passaggi sequenziali e vincolanti per la scuola, il docente e l’Ufficio Scolastico Territoriale.
[Famiglie: Richiesta entro 31 Maggio]
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[Docente: Consenso entro 15 Giugno]
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[Dirigente: Valutazione & SIDI entro 26 Giugno]
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[Docente: Istanza POLIS]
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[Ambito Territoriale: Verifiche & Conferma entro 31 Agosto]
Fase A: Adempimenti del Dirigente Scolastico e tempistiche
Il Dirigente Scolastico attiva la procedura al ricorrere delle seguenti condizioni:
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Entro il 31 maggio: Acquisizione formale della richiesta da parte della famiglia dell’alunno con disabilità certificata.
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Entro il 15 giugno: Espressione del consenso (non vincolante) da parte del docente interessato.
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Entro il 15 giugno (successivamente al consenso del docente): Valutazione positiva del Dirigente (sentito il GLO) e comunicazione della decisione a famiglia e docente.
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Dal 28 maggio (ore 14:00) ed entro il 26 giugno: Inserimento dei dati a sistema da parte del Dirigente tramite l’apposita funzione SIDI (
Informatizzazione Nomine Supplenze -> Gestisci Anno Corrente -> Continuità Didattica).
Fase B: Espressione di volontà del Docente (Istanza POLIS)
A seguito del caricamento a sistema da parte del Dirigente, il docente deve esprimere la propria volontà definitiva all’interno dell’istanza POLIS “Informatizzazione nomine supplenze”:
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Scelta vincolante: L’accettazione espressa in questa fase è definitiva e irrevocabile. In caso di conferma sul posto, il docente è escluso da tutte le altre supplenze e dagli interpelli.
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Mancata accettazione: Se il docente rifiuta, mantiene il diritto a partecipare alle normali operazioni di supplenza provinciali e d’istituto.
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Obbligo di compilazione: Il docente deve comunque compilare anche la sezione generale delle supplenze per permettere la verifica di nominabilità, pena l’esclusione da qualsiasi incarico.
3. Le verifiche dell’Ambito Territoriale e l’assegnazione
Prima di disporre formalmente la conferma, l’Ufficio Scolastico Territoriale esegue due verifiche cruciali tramite procedura informatizzata:
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Verificare che il docente abbia titolo a una qualunque nomina sui posti disponibili per l’a.s. 2026/2027.
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Verificare che il posto di sostegno sia effettivamente vacante/disponibile (non assegnato a personale di ruolo) e coerente con le preferenze contrattuali espresse dal docente.
Casi particolari
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Servizio in provincia diversa: Se nell’a.s. 2025/2026 il docente ha prestato servizio in una provincia diversa da quella di iscrizione in GPS per l’a.s. 2026/2027, la conferma avverrà solo se, a livello di sistema, residueranno posti non assegnati sul medesimo grado di istruzione. In questo scenario, se la conferma avviene su spezzone, non sarà possibile richiedere il completamento orario.
4. Effetti della conferma e regime sanzionatorio
La conferma viene disposta dall’Ufficio Territoriale con precedenza assoluta rispetto alle normali supplenze da GPS entro il 31 agosto 2026, mediante formale provvedimento pubblicato all’Albo online.
L’accettazione o l’eventuale violazione dei termini comportano effetti stringenti:
Conferma andata a buon fine: Il docente viene rimosso dalle graduatorie dei nominabili. Non può conseguire altre supplenze (salvo il diritto al completamento se confermato su spezzone nella stessa provincia).
Rinuncia o Mancata presa di servizio: Si applicano le sanzioni dell’Art. 15, comma 1, lett. a) dell’Ordinanza: perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
Abbandono del servizio: Si applicano le sanzioni dell’Art. 15, comma 1, lett. b) dell’Ordinanza: perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza (comprese le brevi) per tutte le classi di concorso/posti per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.
ALLEGATI:
Circolare del MIM a integrazione dell’art. 13 dell’OM 27.
Apri la circolare.

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