CONCORSISTRAORDINARIO TER

Concorso Straordinario Ter: gli ITP possono accedere con il solo diploma (senza i 24 CFU), requisito valido fino al 31 dicembre 2024

Gli ITP (tabella B del DPR 19/2016) possono accedere al prossimo Concorso Straordinario Ter con:

  • la laurea di primo livello + abilitazione

oppure

  • il diploma di accesso alla classe di concorso (il requisito sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024).

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.”

I nostri utenti chiedono

“non è scritto esplicitamente che sia valido il diploma, senza i 24 CFU“.

Invece sì, quando si scrive “o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso” si fa riferimento al Decreto Legislativo n. 59/2017, come modificato dal DL 36/22 e cioè art. 5 comma 2

Quindi si prevedeva che a regime l’accesso ai posti di ITP avvenga attraverso il possesso di laurea (triennale). Tuttavia, l’art. 22 comma 2 dello stesso decreto, richiamato sopra, stabiliva  un regime transitorio secondo cui:

I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025 . Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19″.

Quindi “I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi  ((dopo il 31 dicembre 2024))”

Quindi per i concorsi banditi entro il 31 dicembre 2024, il titolo di accesso per ITP rimane il

  • il diploma di scuola secondaria di II grado, come disciplinato dal DPR 19/2016 e DM 259/2017.

Questo vuol dire che per l’accesso al concorso come ITP (classi di concorso B) non sono necessari né i tre anni di servizio, né i 24 CFU, che eventualmente potranno invece tornare utili quando – da vincitori – bisognerà completare la formazione con il percorso abilitante.

UfficioStampaAdessoScuola

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