ANNO DI PROVA

Anno di prova docenti, 180 giorni di servizio di cui 120 di attività didattiche.

🟢 Il D.M. 850/15 all’art. 3 comma 1 e  la Legge 107/15 comma 116, recitano che per ogni docente neo-assunto “Il superamento del periodo di formazione e di prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno 180 giorni, dei quali almeno 120 per le attività didattiche“.

👉Sono computabili nei 180 giorni: 
• tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario, straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Anche se l’attività didattica è organizzata su cinque giorni, il sabato rientra nel conteggio.
• le domeniche e tutti gli altri giorni festivi, nonché le quattro giornate di riposo previste dalla lettera b), art. 1 della L. n. 937/1977;
• le vacanze natalizie e pasquali;
• il giorno libero;
• i periodi d’interruzione delle lezioni dovuti a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche, amministrative e referendum);
• i giorni compresi nel periodo che va dal 1° settembre alla data d’inizio delle lezioni;
• il servizio prestato nelle commissioni degli esami di Stato;
• la frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall’Amministrazione scolastica, compresi quelli organizzati a livello di circolo o di istituto;
• il periodo compreso tra il termine anticipato delle lezioni (a causa di elezioni politiche) e la data prevista dal calendario scolastico;
• il primo mese di astensione obbligatoria per maternità

👉Non sono invece computabili nei 180 giorni:
• i periodi di ferie;
• i permessi retribuiti e non;
• le assenze per malattia;
• le aspettative;
• i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, ad eccezione dei periodi di partecipazione alle sessioni di esame;
• le due giornate che vanno aggiunte alle ferie

👉Sono compresi nei 120 giorni di attività didattiche:
•i giorni effettivi di insegnamento
•i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
•Didattica a distanza o didattica digitale integrata valgono come servizio a tutti gli effetti.
•Le docenti in astensione obbligatoria per maternità, qualora lo desiderino, possono seguire i laboratori organizzati in modalità a distanza.

 

 

 

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *