MOBILITA'PART-TIME

Part-time Scuola 2026/27: Domande entro il 15 Marzo. Regole, Vincoli e Limiti del 25%

Il personale docente, educativo e ATA che desidera trasformare il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per l’anno scolastico 2026/27 deve presentare istanza entro la scadenza perentoria del 15 marzo 2026. In assenza di nuove circolari ministeriali, restano in vigore le disposizioni permanenti previste dalle Ordinanze Ministeriali n. 446/97 e n. 55/98.


1. Chi può presentare domanda

La richiesta è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato. Possono partecipare:

  • Docenti: di ogni ordine e grado, inclusi i neoimmessi in ruolo (anche con decorrenza settembre 2026).

  • Personale Educativo: di convitti e istituzioni educative.

  • Personale ATA: di ogni ordine e grado, con l’unica esclusione dei DSGA (Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi).

  • Pensionandi: chi cesserà il servizio dal 1° settembre 2026 e chiede il mantenimento in servizio part-time (subordinatamente alla verifica delle condizioni di esubero dopo la mobilità).

2. Vincoli Didattici e Normativi (OM 446/97)

L’accoglimento della domanda deve garantire la continuità didattica e l’unicità dell’insegnamento:

  • Infanzia e Primaria: Il part-time è vietato nelle classi dove l’insegnamento deve essere svolto da un unico docente. Nella Primaria deve essere garantita la partecipazione alla programmazione collegiale e l’unitarietà degli ambiti formativi.

  • Secondaria: La riduzione oraria deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario delle discipline. È generalmente escluso per le materie letterarie nelle classi a tempo prolungato (Medie) e deve essere assicurata l’unicità del docente in ciascuna classe per ogni insegnamento.

  • Sostegno: Non è consentito su posti che richiedano interventi su singoli alunni per una durata superiore alla metà dell’orario settimanale obbligatorio previsto per quel grado di scuola.

3. Articolazione dell’orario (ATA e Educatori)

Il part-time può essere Orizzontale (riduzione oraria giornaliera), Verticale (pieno orario in alcuni giorni/periodi) o Misto.

  • Personale Educativo: Deve articolarsi in almeno 3 giorni lavorativi settimanali (o 2 se è compreso il servizio di assistenza notturna).

  • Personale ATA: Di norma si attua con riduzione in tutti i giorni lavorativi o con prestazione di 6 ore giornaliere per 3 giorni settimanali. Articolazioni diverse per determinati periodi dell’anno devono essere autorizzate per gravi e comprovati motivi.

4. Modalità di Presentazione e Durata

  • Scadenza: 15 marzo 2026. Fa fede la data di acquisizione al protocollo della scuola.

  • Iter: La domanda va presentata al proprio Dirigente Scolastico, che la trasmetterà all’Ambito Territoriale competente.

  • Biennalità: Il part-time ha una durata minima di due anni scolastici.

  • Rinnovo e Rientro: Al termine del biennio, il part-time si intende confermato automaticamente (proroga tacita). Per tornare al tempo pieno o modificare l’orario, è necessario presentare una nuova domanda esplicita entro il 15 marzo.


5. Il Limite del 25%: Quando il Part-time può essere negato

Il part-time non è un diritto assoluto, ma è subordinato a un limite numerico chiamato contingente.

Il “tetto” massimo

L’Amministrazione calcola quanti dipendenti possono stare in part-time per ogni specifica categoria (classe di concorso o profilo ATA). Il limite è fissato al 25% della dotazione organica complessiva a tempo pieno.

Esempio: Se in provincia ci sono 100 posti per una classe di concorso, solo 25 docenti totali possono essere in part-time. Se 20 posti sono già occupati da chi è nel secondo anno di biennio, restano solo 5 posti per i nuovi richiedenti.

Graduatorie e Precedenze

Se le domande superano il 25% disponibile, l’Ufficio Scolastico stila una graduatoria basata sui seguenti criteri di precedenza:

  1. Cure mediche: Personale con gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

  2. Assistenza familiari: Assistenza a figli o parenti con handicap grave (Legge 104/92).

  3. Figli piccoli: Genitori con figli in età prescolare (sotto i 3 anni).

  4. Anzianità: A parità di condizioni, prevale la maggiore anzianità di servizio.

Differenziazione per Ruoli

Il calcolo del 25% non è cumulativo per tutta la scuola:

  • Docenti: Si calcola per singola classe di concorso e grado di istruzione.

  • ATA: Si calcola per singolo profilo professionale (Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici, ecc.).

Il rischio di Diniego

Se la domanda viene presentata regolarmente ma il contingente è già saturo, l’Amministrazione provvederà al rigetto dell’istanza, comunicando formalmente il diniego motivato dal superamento del limite di legge.

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