COVID-19

Vaccinazione obbligatoria, quando fare la terza dose

🟢 Il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021, all’art 4-ter, prevede dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale.

👉Considerato che la durata di validità della certificazione verde è stata ridotta da 12 a 9 mesi (dallo stesso Dl n°172), la somministrazione della dose di richiamo deve adempiersi entro tale termine.

👉È pertanto necessario controllare quando è stata somministrata l’ultima dose: se sono passati più di 9 mesi, la Certificazione verde è scaduta, per cui bisogna prenotare la dose di richiamo entro il 14 dicembre 2021, per ricevere così la nuova Certificazione entro 48 ore dalla somministrazione del vaccino, che varrà per 9 mesi.

👉La vaccinazione, con l’introduzione dell’obbligo, diventa requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa di tutto il personale della scuola.

👉 L’obbligo riguarda sia coloro che non si sono sottoposti ad alcuna dose di vaccino, sia coloro che hanno completato il primo ciclo e devono sottoporsi a terza dose di richiamo. Quest’ultima è prevista dopo 5 mesi dall’ultima dose ricevuta.

👉L’obbligo vaccinale riguarda tutto il personale del comparto scuola, ovvero:

  • quello del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e paritarie, ivi compresi i centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
  • quello delle scuole non paritarie;
  • quello dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
  • quello dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • quello dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (ITS)

👉La non vaccinazione comporta la sospensione del personale, ma non licenziamento, che potrà rientrare in servizio quando comunicherà l’avvio o il completamento del ciclo vaccinale primario, o la somministrazione della terza dose, entro comunque un periodo di tempo non superiore a sei mesi a partire dal 15 dicembre 2021.

👉La sospensione non ha natura disciplinare, pertanto docenti e ATA che non adempiono all’obbligo, non potranno essere licenziati e avranno diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

👉Nessuna multa. La sanzione amministrativa pecuniaria riguarda i dirigenti scolastici, non docenti e ATA, come invece previsto precedentemente per l’obbligo di Green pass.

 

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