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Supplenze docenti 25/26: Legge 68/99 (riserva di posti) e Legge 104/92 (scelta prioritaria della sede), come funzionano [Chiarimenti] – Allegati O.M. 88/24 Circolare supplenze 25/26

L’O.M. 88/2024 e la Circolare Supplenze 2025/2026 prevedono:

  • Il diritto alla riserva di posti di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, in occasione del conferimento dei contratti di supplenza al 31 agosto e al 30 giugno conferite da GAE e GPS.
  • Il diritto alla scelta prioritaria della sede per gli aspiranti che beneficiano, nell’ordine, degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/92. Anche in questo caso il diritto alla scelta prioritaria opera per le supplenze al 31 agosto e 30 giugno conferite da GAE e GPS.

DUE DIRITTI DIVERSI

In questo articolo ci proponiamo di fare chiarezza in merito ai suddetti due diritti regolati da norme differente. Talvolta possono anche coesistere.


Diritto alla Scelta Prioritaria della Sede (Legge 104/1992)

I candidati con disabilità personale (art. 21 e art. 33 comma 6 della Legge 104/1992) o che assistono persone con disabilità grave (art. 33 comma 5 e 7 della Legge 104/1992) hanno diritto alla scelta prioritaria della sede. Tale diritto opera esclusivamente se il candidato che presenta tale diritto rientra nelle posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati per le nomine.

Di fatto quindi significa che i beneficiari della Legge 104/1992 non possono scavalcare nella possibilità di assunzione, ma solo nella scelta prioritaria della sede.

Esempio pratico (Legge 104/92):

Immaginiamo che per la classe di concorso A019 (Discipline giuridiche ed economiche) siano disponibili 20 posti di supplenza al 31 agosto.

  • Il candidato Mario Rossi è in posizione 15 in graduatoria e beneficia della Legge 104/92 per assistere un familiare.
  • Il candidato Paolo Verdi è in posizione 12 e non beneficia di alcuna precedenza.
  • Il candidato Luigi Bianchi è in posizione 22, beneficia della Legge 104/92, ma si trova fuori dal contingente di 20 posti.

In questo caso, sia Mario Rossi che Paolo Verdi rientrano tra i primi 20 che avranno il contratto. Tuttavia, al momento di scegliere la sede, Mario Rossi, pur essendo in posizione 15, avrà la precedenza nella scelta rispetto a tutti gli altri candidati (compreso Paolo Verdi, che è in posizione 12). Luigi Bianchi, pur beneficiando della 104, non otterrà la nomina perché non rientra nel contingente di posti disponibili.

La priorità nella scelta spetta solo sui posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica (30 giugno o 31 agosto). In pratica la priorità nella scelta della sede non può essere utilizzata per avere posti di maggiore durata giuridica e maggiore consistenza economica.

Coloro che beneficiano della precedenza per assistenza a parente/affine in situazione di gravità, sono tenuti prioritariamente a scegliere la sede di servizio nel comune di residenza della persona da assistere, ovvero, in assenza del posto, in comune limitrofo, secondo le tabelle di viciniorità.

Coloro che beneficiano della precedenza per disabilità personale potranno usufruire della priorità della scelta nei confronti di qualsiasi sede scolastica su tutto il territorio della provincia.


Legge 68/1999 e Titolo di Riserva

Cosa diversa è la Legge 68/1999. L’art. 3 di tale legge prevede che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle “categorie protette”. Il caso più diffuso è quello degli invalidi civili con percentuale minima di invalidità pari o superiore al 46% con contestuale iscrizione nelle liste di collocamento mirato.

Le persone che beneficiano di tale legge hanno quindi diritto a una riserva dei posti (7% e 1% a seconda delle categorie), per cui, se a livello provinciale queste aliquote non sono ancora sature, ai riservisti spetta l’assunzione a prescindere dalla loro posizione in graduatoria e ciò fino al 50% delle assunzioni. Si può in questo caso verificare la circostanza che, nella possibilità di assunzione, un candidato con punteggio più basso ma titolare della Legge 68/1999, possa “scavalcare” persone con punteggio più alto.

Esempio pratico (Legge 68/99):

Per la stessa classe di concorso A019 sono disponibili 20 posti di supplenza. Le aliquote della riserva di posti non sono sature in provincia. Il 50% dei posti da destinare ai riservisti ammonta a 10 posti.

  • Il candidato Laura Neri è in posizione 23, ma beneficia della Legge 68/99 come invalida civile.
  • Il candidato Marco Gialli è in posizione 21 e non beneficia di riserva.
  • Il candidato Fabio Verdi è in posizione 10.

Al momento della nomina, prima di assegnare i posti in base al punteggio, il sistema riserverà alcuni posti a coloro che beneficiano della Legge 68/99. In questo caso, Laura Neri (posizione 23), pur avendo un punteggio inferiore e trovandosi fuori dai primi 20, può ottenere la nomina scavalcando Marco Gialli (posizione 21). Questo perché il posto che le viene assegnato rientra nella quota di riserva prevista per legge. Fabio Verdi, pur non avendo riserva, otterrà comunque il suo posto perché è nei primi 10 della graduatoria.

Ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti devono essere presi in considerazione soltanto i posti ad orario intero, nei limiti della capienza del contingente provinciale. Non si considerano quindi nel computo del 50%, gli spezzoni.


Come si calcolano le riserve?

Per l’applicazione della riserva dei posti, la procedura di calcolo segue passaggi precisi:

  1. Verifica delle aliquote: Si verifica, per ogni provincia e per ogni classe di concorso, se le aliquote previste dalla Legge 68/99 (7% per gli invalidi, 1% per le “altre categorie”) sono sature. L’aliquota si calcola sul numero di dipendenti già in servizio.
  2. Calcolo del contingente di riservisti: Si calcola il numero di riservisti da assumere, sottraendo dal totale teorico i posti già ricoperti da personale beneficiario.
  3. Priorità e limite del 50%: I posti da riservare sono destinati prioritariamente alle assunzioni a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati per le nomine in ruolo. Questo 50% viene poi ulteriormente suddiviso a metà tra le graduatorie a esaurimento (GAE) e quelle del concorso per titoli ed esami.
  4. Assunzioni a tempo determinato: Se il numero di posti per le assunzioni in ruolo non è sufficiente a coprire integralmente la quota di riserva, le restanti assunzioni per i riservisti avvengono tramite contratti a tempo determinato (supplenze) scorrendo le GAE e le GPS.
  5. Considerazione dei posti: Ai fini del calcolo della riserva sulle supplenze, devono essere presi in considerazione solo i posti a orario intero, e non gli spezzoni.

Allegato:

Anno scolastico 20252026 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.

Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024

Ufficio Stampa Adesso Scuola 

 


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