Supplenze Docenti 2025/26: Guida ai Termini per la Presa di Servizio e al Differimento
Per i docenti precari, la presa di servizio rappresenta il momento in cui si formalizza l’accettazione di un incarico di supplenza. È fondamentale rispettare le tempistiche stabilite per evitare la perdita dell’incarico. Le scadenze variano a seconda del tipo di graduatoria e del momento in cui la nomina viene conferita. Allo stesso tempo, la normativa prevede la possibilità di differire l’ingresso in servizio in circostanze specifiche.
Tempistiche per la Presa di Servizio
Le scadenze per l’accettazione e l’inizio della supplenza sono stabilite da diverse norme, tra cui l’ OM n. 88-2024 e la circolare annuale sulle supplenze.
- Supplenze da Graduatorie ad Esaurimento (GaE) e Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS):
- Nomine entro il 31 agosto: La presa di servizio è fissata per il 1° settembre 2025, sia per le supplenze annuali (31 agosto) sia per quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
- Nomine dopo il 31 agosto: La scuola, su indicazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP), deve comunicare un termine per la presa di servizio, che di norma è entro 48 ore dalla ricezione della proposta di nomina. Questo vale per tutti i successivi scorrimenti delle graduatorie.
- Supplenze da Graduatorie di Istituto:
- La scuola ha il compito di inviare la proposta di supplenza (per incarichi di almeno 30 giorni) con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine per l’accettazione.
- Una volta accettato l’incarico, la presa di servizio effettiva deve avvenire entro un termine massimo di 24 ore, a meno che non si verifichino i casi di differimento previsti dalla legge.
Casi di Differimento della Presa di Servizio
La circolare ministeriale SUPPLENZE n. 157408 del 9 luglio 2025 estende al personale a tempo determinato (supplenti) la possibilità di rinviare l’inizio del servizio per cause legittime. Questa opzione è cruciale per i docenti che, al momento della nomina, non possono recarsi a scuola per motivi di forza maggiore.
Il differimento è concesso solo per i seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo:
- Maternità: Questo include l’astensione obbligatoria per maternità.
- Malattia: Se il docente è impossibilitato a prendere servizio a causa di una malattia certificata.
- Infortunio: In caso di infortunio che impedisce la presenza in sede.
- Altre cause previste dalla normativa: La circolare non esclude altri motivi legittimi riconosciuti dalla legge.
Come procedere: In caso di necessità di differimento, è obbligatorio comunicare tempestivamente la situazione alla scuola che ha conferito l’incarico, presentando la documentazione necessaria (certificato medico, ecc.) per giustificare l’assenza e richiedere il rinvio.