CONTRATTI A TEMPO DETERMINATODOCENTI

Sanzioni per mancata accettazione o abbandono del servizio da GAE e GPS (art 14 O.M. n°88 del 2024)

Con l’avvicinarsi delle nomine per le supplenze annuali, è fondamentale per i docenti italiani essere a conoscenza delle conseguenze di una mancata accettazione dell’incarico. Le regole, stabilite dall’Ordinanza Ministeriale n. 88 del 2024, e in particolare l’articolo 14, definiscono chiaramente le sanzioni per chi non accetta o abbandona un incarico di supplenza, distinguendo tra le diverse tipologie di graduatorie. La stipula del contratto è sempre la condizione necessaria per la presa di servizio.


Supplenze da GAE e GPS (Art. 14, comma 1)

  • Rinuncia o mancata presa di servizio: Se rinunci o non ti presenti in servizio dopo aver ricevuto un incarico annuale (al 30 giugno o 31 agosto) da GAE o GPS, perdi la possibilità di ottenere ulteriori supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, sia da GAE che da GPS, e anche da graduatorie d’istituto. La sanzione si applica a tutte le classi di concorso e posti di insegnamento per l’intero anno scolastico.
  • Abbandono del servizio: Se, dopo aver preso servizio, abbandoni l’incarico, la sanzione è più severa. Perdi la possibilità di ottenere qualsiasi supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche da GAE, GPS e graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso e posti, per l’intero periodo di validità delle graduatorie stesse.

Supplenze da Graduatorie d’Istituto (Art. 14, comma 2)

  • Rinuncia a una proposta di supplenza su posto comune: Se rinunci a una proposta di supplenza o alla sua proroga (anche per completamento orario) su posto comune, perdi la possibilità di ottenere altre supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per lo stesso anno scolastico, sia per quell’insegnamento che per il relativo posto di sostegno.
    • Equivalenza: La mancata presa di servizio dopo l’accettazione o la mancata risposta a una proposta contrattuale equivalgono a una rinuncia esplicita.
  • Rinuncia a una proposta di supplenza su posto di sostegno: Se sei specializzato e rinunci a una proposta su posto di sostegno, perdi la possibilità di ottenere supplenze dalla specifica graduatoria d’istituto per l’anno scolastico, sia per il posto di sostegno che per tutte le altre tipologie di posto o classi di concorso dello stesso grado di istruzione.
  • Abbandono del servizio: L’abbandono di un incarico da graduatoria d’istituto comporta la perdita della possibilità di ottenere supplenze da tutte le graduatorie d’istituto per tutte le classi di concorso e tipologie di posto, per l’intero periodo di validità delle graduatorie.

Eccezioni e casistiche specifiche (Art. 14, comma 3 e 4)

  • Accettazione di un incarico da GAE o GPS: I docenti che hanno già una supplenza da graduatoria d’istituto possono rinunciarvi per accettare un incarico annuale da GAE o GPS senza incorrere nelle sanzioni previste per l’abbandono del servizio.
  • Depennamento dalle graduatorie: I docenti che non superano il periodo di prova o che vengono dispensati dal servizio per ragioni di inidoneità professionale vengono depennati da GAE, GPS e graduatorie d’istituto. Se la dispensa avviene per motivi disciplinari (ad esempio per assenza ingiustificata) sono esclusi solo dalla classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa.

 

Fonte: MIM Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024

 

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