DOMANDE E RISPOSTE

Quali sono le differenze tra la MAD e gli Avvisi/Interpelli?

Le MAD domanda di messa a disposizione

La circolare sulle supplenze del 19 luglio 2023 :m_pi.AOODGPER.REGISTRO-UFFICIALEU.0043440.19-07-2023-1

afferma che nel caso in cui non sia possibile assegnare la supplenza nemmeno dalle graduatorie di istituto di altre scuole della provincia, si ricorre alle domande di messa a disposizione (MAD).

Tali domande possono essere presentate dai candidati non inseriti in nessuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

  • titolo/titoli posseduti (abilitazione/specializzazione e/o titolo di studio …);
  • estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione ovvero del titolo studio;
  • di non essere inseriti in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia.

Ordine in cui attribuire la supplenza da MAD

  1. docenti abilitati/specializzati
  2. docenti in possesso del solo titolo di studio
  3. docenti che stiano conseguendo il titolo di studio (evidenziamo che né l’OM né la nota sulle supplenze specificano qualcosa al riguardo ossia non indicano cosa debba intendersi con stiano conseguendo il titolo di studio: studenti ultimo anno? studenti con un numero determinato di CFU conseguiti?)

I docenti, che ottengono la supplenza tramite MAD, sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 dell’O.M. 112/2022.

Avvisi

Come procedere qualora non si riesca ad assegnare la supplenza nemmeno tramite MAD?  La risposta è fornita dalla circolare sulle supplenze 2023/24.

In questo caso si ricorre agli Avvisi (in realtà non è una novità assoluta, in quanto pratica già adottata in maniera non istituzionalizzata da alcune scuole)

  • pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione o, in subordine, del titolo di studio;
  • trasmettono copia degli avvisi all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito.

Non possono partecipare agli Avvisi i docenti già individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Anche alle supplenze assegnate, tramite Avvisi, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14 dell’O.M. 112/2022.

Differenze MAD e Avvisi

Relativamente agli Avvisi, nella circolare non c’è alcun divieto di partecipazione per i docenti inclusi nelle varie graduatorie (l’unico divieto riguarda i docenti già destinatari di proposta di nomina a tempo determinato).

Pertanto, mentre possono presentare domanda MAD i soli docenti non inclusi in nessuna graduatoria né nella stessa né in latra provincia, agli Avvisi possono partecipare tutti gli aspiranti, che non abbiano ricevuto una proposta di nomina, indipendentemente dal fatto di essere o meno inclusi in una qualsiasi graduatoria.

Prima la MAD e poi gli AVVISI o viceversa?

A rigore, dovremmo dire prima la MAD perché essa è prevista dall’OM n. 112/2022 e poi gli Avvisi che, come detto, sono stati già utilizzati ma che adesso diventano “istituzionali”.

ATTENZIONE: quando parliamo di MAD facciamo esclusivo riferimento all’assunzione di docenti con titolo di abilitazione/specializzazione/ oppure con titolo di studio idoneo per quell’insegnamento o in corso di conseguimento.

UfficioStampaAdessoScuola

 

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