730 - 740 - UNICOCAF

Modello 730/2021, la scadenza è in arrivo il 30 settembre

Cos’è il modello 730

Il modello 730 è la dichiarazione dei redditi che può essere presentata dai lavoratori dipendenti, pensionati e tutti quei contribuenti che, pur privi di Sostituto d’imposta, posseggano redditi da lavoro dipendente o assimilato.

A partire dal 2020, il modello 730 può essere presentato anche per il contribuente deceduto nel corso dell’anno di imposta o entro il 30 settembre dell’anno di presentazione della dichiarazione (o comunque entro la data ordinaria di presentazione del modello 730).
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il modello REDDITI PF.

Utilizzare il modello 730 rispetto al modello REDDITI PF presenta alcuni vantaggi in quanto i rimborsi e/o gli addebiti vengono effettuati direttamente sulla busta paga, rata di pensione o, in assenza di Sostituto, tramite accredito sul conto corrente (in caso di rimborso, in caso contrario, il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24).

Inoltre, il modello 730 è l’unica dichiarazione che può essere presentata in forma congiunta (se entrambi i coniugi possiedono i redditi di seguito indicati) ed è sufficiente che, anche uno solo dei due abbia il Sostituto d’imposta che possa effettuare le operazioni di conguaglio.

La dichiarazione può essere presentata:

  • direttamente dal contribuente tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • tramite il Sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) nel caso in quest’ultimo abbia comunicato di prestare assistenza fiscale;
  • tramite un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Chi può presentare il modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito nel 2020:

  • redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e/o fabbricati situati all’estero);
  • redditi assoggettabili a tassazione separata.

Novità 730 2021

Di seguito l’elenco delle principali novità relative al modello 730/2021:

  • il superbonus 110%, detrazione IRPEF del 110% per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, all’adozione di misure antisismiche degli edifici, all’installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica, nonché ad ulteriori interventi realizzati congiuntamente ai primi;
  • la detrazione IRPEF del 19% degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (l’utilizzo del mezzo di pagamento tracciabile può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme);
  • la detrazione d’imposta di alcune spese varia in base all’importo del reddito complessivo, in particolare spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro e in caso di superamento del limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro (per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca);
  • la detrazione IRPEF del 30% fino ad un massimo di 30.000 euro per le erogazioni liberali in denaro e in natura finalizzate a finanziare interventi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • la riduzione del cuneo fiscale, con l’introduzione, a partire dal 1° luglio 2020, del trattamento integrativo di 600 euro, che sostituisce il c.d. bonus Renzi, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati il cui reddito complessivo non superi i 28.000 euro e di un’ulteriore detrazione fiscale riconosciuta in caso di reddito complessivo superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro;

Scadenza per la presentazione del modello 730

La scadenza 730 2021, ovvero la data entro cui deve avvenire la presentazione 730, è il:

  • 30 settembre direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modello 730 precompilato;
  • 30 settembre al proprio Sostituto d’imposta;
  • 30 settembre a un CAF dipendente o a un professionista abilitato.

Correzioni

In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:

  • un modello 730 Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
  • un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
  • un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.

Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.

Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:

  • presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
  • presentare, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 novembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 novembre.

Scadenza per la presentazione della dichiarazione correttiva

Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:

  • il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;
  • il 30 novembre per il modello REDDITI PF 2021;
  • il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
  • il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).

Per approfondimenti consultare le “Istruzioni operative – Gestione correzioni – modello rettificativo” e le “Istruzioni operative – Gestione correzioni”.

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