Immissioni in Ruolo Docenti 25/26: Nuove Regole per l’Accettazione della Sede – Nota n. 154209 del 7 luglio 2025
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha introdotto nuove disposizioni che modificano le procedure per l’accettazione della sede scolastica per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato finalizzato al ruolo. La nota n. 154209 del 7 luglio 2025 stabilisce termini e modalità precise per l’accettazione, con conseguenze significative in caso di mancata adesione.
Ecco i punti chiave delle nuove regole:
- Termine per l’accettazione: I docenti assegnati a una sede, sia a tempo indeterminato che determinato, hanno 5 giorni di tempo per accettarla espressamente.
- Scadenze particolari: Se l’assegnazione della sede avviene a partire dal 28 agosto, la scadenza per l’accettazione è fissata, in ogni caso, al 1° settembre dello stesso anno scolastico.
- Modalità di accettazione: L’accettazione deve avvenire in modo espresso e telematico. Sarà fornita una specifica funzione online, accessibile tramite un link presente nella lettera di notifica dell’assegnazione e pubblicato dagli Uffici Scolastici territorialmente competenti.
- Conseguenze della mancata accettazione: La mancata accettazione della sede entro i termini e con le modalità indicate è considerata una rinuncia d’ufficio. Questo comporta la decadenza dall’incarico e la cancellazione dalla graduatoria per l’insegnamento in questione.
- Divieto di altre supplenze: L’accettazione della sede scolastica comporta anche l’impossibilità di partecipare ad altre procedure per incarichi a tempo determinato o di ottenere qualsiasi tipo di supplenza per l’anno scolastico in corso.
Estratto dalla nota n. 154209 del 7 luglio 2025 Procedure di assunzione a tempo indeterminato del personale docente Obbligo di accettazione:
La norma dispone che “I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto ovvero di nomina a tempo determinato ai sensi dell’articolo 13, comma 2, e dell’articolo 18-bis, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, accettano l’assegnazione della sede scolastica ovvero rinunciano alla stessa entro cinque giorni dalla data di assegnazione della sede scolastica e, in caso di assegnazione a decorrere dal 28 agosto, comunque entro il 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati al primo periodo è considerata d’ufficio come rinuncia alla nomina e determina la decadenza dall’incarico conferito, e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell’insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. […]”
Ufficio Stampa Adesso Scuola