DIRIGENTI SCOLASTICI

ESTERO – Concorso Dirigenti scolastici, bando in Gazzetta.

👉Ha come scadenza il 24 aprile il bando del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale concernente la selezione pubblica per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all’estero, per le aree linguistiche inglese e tedesco, anno scolastico 2022-2023.
Il bando è stato pubblicato nella GU n. 24 del 25 marzo 2022 Concorsi ed esami.

👉Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione

Alla selezione sono ammessi a partecipare i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative italiane statali, assunti con contratto a tempo indeterminato, che all’atto della domanda abbiano maturato, dopo il periodo di prova, un servizio effettivamente prestato di almeno tre anni in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico in corso.

👉I requisiti culturali richiesti ai dirigenti scolastici da destinare all’estero sono:

a. avere una certificazione della conoscenza delle lingue per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento (QCER), rilasciata da uno degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per gli affari internazionali del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 12 luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni. Ai sensi dell’art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012, n. 3889 «e’ valutato corrispondente con i livelli C1 del QCER il possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»;

b. aver partecipato ad almeno un’attività formativa della durata non inferiore a venticinque ore, organizzata da soggetti accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170 su tematiche afferenti all’intercultura, all’internazionalizzazione o al management.

👉I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da inviare all’estero sono:

a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato ed aver prestato, dopo il periodo di prova, almeno tre anni di effettivo servizio in Italia nel ruolo di appartenenza. Non si valuta l’anno scolastico in corso;
b. non essere stato restituito ai ruoli metropolitani durante un precedente periodo all’estero per incompatibilità di permanenza nella sede per ragioni imputabili all’interessato/a;
c. non essere incorso in provvedimenti disciplinari superiori alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione.

Loading

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarĂ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *