DOCENTI

Diritto alla disconnessione per i prof – CCNL scuola – Punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22-

In tutte le scuole si fa ormai un largo utilizzo di WhatsApp per creare gruppi di vario genere. C’è il gruppo del Collegio docenti, il gruppo dei consigli di classe, il gruppo del dipartimento, il gruppo del PCTO, il gruppo della formazione, il gruppo dello Staff, il gruppo dei vari indirizzi se si tratta di un Istituto di Istruzione Superiore o dei vari ordini di scuola se si tratta di un Istituto Comprensivo, sta di fatto che il numero dei gruppi è elevato e il diritto alla disconnessione è impossibile.

Diritto alla disconnessione

Nella contrattazione integrativa di Istituto, si stabiliscono i criteri generali sul diritto del docente a staccare la spina con il lavoro una volta terminato il regolare orario di servizio.

Nel CCNL scuola 2016-2018, al punto c8 del comma 4, lettera c), dell’art.22 , è scritto che sono oggetto di contrattazione integrativa di Istituto: “i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);”.

In buona sostanza a livello di contrattazione di istituzione scolastica ed educativa, ovvero nel contratto integrativo di ogni singola scuola, dovrà essere garantito il diritto alla disconnessione del personale scolastico al fine di favorire una maggiore conciliazione tra lavoro e vita familiare.

È implicito che non possano esistere obblighi da parte del docente e del personale scolastico di restare connessi ai dispositivi digitali per ricevere e leggere notifiche da parte del dirigente scolastico, dei suoi collaboratori, di qualsiasi altro docente e/o applicato di segreteria.

Docenti bombardati di messaggi

Altro che diritto alla disconnessione, ormai i docenti si vedono raggiunti da centinaia di messaggi che provengono dai gruppi scolastici e passano buona parte della giornata a leggere e scrivere messaggi. In alcuni casi, i docenti che non leggono i messaggi inviati dalla scuola tramite WhatsApp, vengono anche redarguiti per non avere letto la disposizione inviata al gruppo e non avere ottemperato all’ordine di servizio condiviso nella chat. Bisogna sottolineare che non possono esistere obblighi da parte dei docenti a partecipare a queste chat e a leggere quanto viene scritto, il canale della comunicazione legittima resta il registro elettronico, visionabile durante l’orario di servizio, il libro delle circolari che può essere digitalizzato ed è sempre consultabile dai docenti nelle ore del servizio. Riguardo il diritto alla disconnessione, si precisa che, il dirigente scolastico, i docenti e il personale Ata devono rispettare quanto deciso in contrattazione di Istituto.

Gruppi WhatsApp e avvisi

Bisogna sapere che i gruppi WhatsApp creati a scuola non strumenti tecnologici istituzionali per raggiungere, attraverso comunicati, avvisi e circolari, i docenti della comunità educante. Nessun docente ha l’obbligo di partecipare ai suddetti gruppi e gli avvisi postati tramite tale strumento non hanno la validità di una comunicazione ufficiale. Il gruppo WhatsApp, ormai usato per raggiungere rapidamente tutti i docenti di una scuola, non può essere considerato uno strumento ufficiale e legittimato con cui veicolare le circolari, gli avvisi e gli ordini di servizio.

Per esempio non è legittimo convocare un Collegio docenti tramite un canale social come quello di WhatsApp, anche perché il docente ha tutto il diritto a non partecipare a tali gruppi e a non leggere le comunicazioni inviate con questo mezzo.

 

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