CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATODOCENTI

Dichiarazione dei servizi – Ricostruzione di carriera da inoltrare entro il 31 dicembre (Modello domanda)

🟢 Il personale docente nominato in ruolo dal 1° settembre 2021, una volta superato il periodo di prova e l’anno di formazione, deve presentare on line dal 1° settembre al 31 dicembre 2022 la “Dichiarazione dei servizi” e successivamente la “Domanda di ricostruzione di carriera” per farsi riconoscere i servizi pre-ruolo prestati fino al 31 agosto 2020.

🟢 Per quanto riguarda la “Dichiarazione dei servizi” l’art. 145 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 prevede che “Il dipendente statale all’atto dell’assunzione in servizio e’ tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche’ i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all’art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l’attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l’attestazione e’ fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.”

Anche il personale A.T.A., una volta superato il periodo di prova, deve presentare on line, entro il 31 dicembre, la dichiarazione dei servizi e poi la domanda di ricostruzione di carriera .
Si ricorda che per il personale A.T.A. il periodo di prova, contrariamente ai docenti che è di 1 anno, ha la seguente durata:
Due mesi per il personale inquadrato nelle aree A (collaboratori scolastici) e A super (collaboratori scolastici addetti all’azienda agraria);
Quattro mesi per i restanti profili.

👉ModalitĂ  di presentazione dell’ istanza

A decorrere dal 4 settembre 2017 la presentazione delle istanze avviene via web, mediante apposita procedura presente su POLIS Istanze on-line.

Il Ministero ha inserito l’apposita funzione accompagnata da una guida alla compilazione in formato PDF.

Nella guida si fa riferimento alla possibilità di dichiarare i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo tramite la valorizzazione delle seguenti schede:

  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualitaĚ€ di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
  • periodi lavorativi non di ruolo prestati nelle istituzioni scolastiche statali in qualitaĚ€ di personale ata;
  • periodi lavorativi prestati in altre istituzioni scolastiche in qualitaĚ€ di personale docente, insegnante religione cattolica ed educativo;
  • periodi lavorativi prestati presso le universitaĚ€;
  • periodi lavorativi prestati come servizio militare ed equiparati;
  • periodi di assenza, aspettativa ed altre interruzioni dei periodi lavorativi.

“L’istanza è finalizzata alla compilazione della dichiarazione dei servizi da parte del personale docente, educativo, insegnante di religione cattolica, ATA, neo immesso in ruolo.”

Allegato: Modello dichiarazione dei servizi da consegnare alla scuola

🟢 La “Ricostruzione di carriera” è un’ulteriore domanda che non avviene in automatico, ma bisogna produrre ed inoltrare la richiesta tramite POLIS Istanze on-line entro il 31 dicembre di ogni anno; può presentare domanda il personale confermato in ruolo a seguito del superamento dell’anno di prova. La ricostruzione carriera, come intuibile dalla denominazione, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati – a tempo determinato e in altro ruolo – prima dell’immissione nel medesimo di attuale appartenenza.

👉 Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Ministero dell’istruzione e dell’università e della ricerca, comunica al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Strato -, le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.
👉 Pertanto, il dipendente scuola che presenta domanda di riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della carriera dopo il 31.12 2022, si troverà nella condizione che la sua domanda, pur essendo valida in quanto il riconoscimento è soggetto alla prescrizione decennale (per il diritto) e alla prescrizione quinquennale (per il pagamento), non rientrando nel “monitoraggio spesa” fatto dal Miur entro il 28 febbraio 2023, riceverà il pagamento nel 2024.

UfficioStampaAdessoScuola

 

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