ANNO DI PROVADOCENTI

Anno di prova docenti: formazione da 50 ore complessive. 13 temi da trattare. 

In arrivo la circolare ministeriale sull’anno di prova e formazione che dovrebbe confermare le linee guida del decreto ministeriale n.850 del 2015.

La durata del percorso sarà di 50 ore complessive:

6 per gli incontri propedeutici e di restituzione finale,

12 per i laboratori formativi,

12 per il peer to peer (attività di osservazione con il tutor),

20 di formazione on line sulla piattaforma INDIRE.

La prova finale potrà essere svolta solo in caso di superamento dell’anno di prova, mentre sarà rimandata in caso di mancato svolgimento dei 180 giorni di servizio (di cui almeno 120 per attività didattiche) previsti o di valutazione negativa dell’anno di prova, che – lo ricordiamo – può essere ripetuto solo una volta.

Non è previsto, invece, un secondo tentativo per chi non dovesse superare la prova di idoneità finale (che, ribadiamo, riguarda esclusivamente gli assunti da prima fascia GPS): in questo caso, infatti, la norma prevede la decadenza dalla procedura di immissione in ruolo dell’aspirante che rimarrà, comunque, inserito nelle GPS e il contratto stipulato si concluderà comunque al 31 agosto.

Numerosi, inoltre, i temi che il Ministero invita a trattare durante i laboratori formativi, che si potranno svolgere in presenza oppure online e che potranno riguardare:

  1. iniziative e provvedimenti legati alla gestione delle istituzioni scolastiche in fase di emergenza pandemica;
  2. metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo;
  3. competenze digitali degli studenti e dei docenti;
  4. inclusione sociale e dinamiche interculturali;
  5. gestione della classe e dinamiche relazionali, con particolare riferimento alla prevenzione dei fenomeni di violenza, bullismo e discriminazioni;
  6. competenze relazionali e competenze trasversali (soft-skills e character skills);
  7. bisogni educativi speciali;
  8. motivare gli studenti ad apprendere;
  9. innovazione della didattica delle discipline;
  10. insegnamento di educazione civica e sua integrazione nel curricolo;
  11. valutazione finale degli apprendimenti;
  12. percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento;
  13. educazione sostenibile e transizione ecologica, con particolare riferimento al Piano “Rigenerazione Scuola” presentato nel corso del 2020-2021.

Cosa succederebbe se il docente appena immesso in ruolo non dovesse superare il periodo di prova?

In questo caso, il dirigente scolastico emana un provvedimento motivato di ripetizione indicando gli elementi di criticità emersi ed individuando le forme di supporto formativo ai fini della conferma in ruolo nel successivo anno scolastico.

Ma cosa accadrebbe se il docente non dovesse superare neanche il secondo anno di prova?

Il possibile scenario di ulteriore esito sfavorevole del periodo di prova anche dopo il secondo anno è disciplinato, in assenza di disposizioni nella legge n.107/2015 e nel D.M. n.850/2015, solo in base alla norma di cui all’art. 439 del D.Lgs. 16/4/1997 n.297.

Il provvedimento finale che si andrebbe a formare in caso di esito negativo della prova dev’essere adottato su parere obbligatorio, ma non vincolante degli organi collegiali di cui all’art. 439, sarà o la dispensa dal servizio del docente per esito sfavorevole del periodo di prova ovvero la restituzione dell’interessato al ruolo di provenienza qualora provenga da altro ruolo.

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