DOMANDE E RISPOSTE

Abilitazione insegnamento 60 o 30 CFU, i percorsi saranno organizzati anche da Università private?

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2023 “Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 224 del 25 settembre 2023), stabilisce che per adesso ci sarà una fase di accreditamento, con dei criteri stabiliti per poter accreditare i centri che fanno capo all’Università”: “quindi gli atenei interessati faranno una domanda e questa verrà valutata”. Dunque, per quanto riguarda l’accreditamento di Università private “potrebbe essere ma non è automatico, ci sono criteri molto stringenti da soddisfare”

Quali sono i requisiti che devono avere i Centri?

Il Dpcm individua come requisiti di sede:

a) la delibera di costituzione del centro e la designazione del relativo coordinatore;

Sono invece requisiti dei percorsi di formazione iniziale:

a) la delibera di istituzione e la denominazione del percorso formativo;

b) il parere favorevole dell’USR, che garantisce la disponibilità delle sedi necessarie allo svolgimento dei tirocini;

c) l’individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell’Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso;

d) l’offerta formativa determinata nel rispetto del profilo di cui all’allegato A al presente decreto;

e) l’indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l’istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell’insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l’indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull’offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione;

g) l’indicazione del numero massimo di studenti ammissibili.

Allegato : DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023 Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (23A05274) (GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)

 

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