DOCENTIRICOSTRUZIONE CARRIERA

Ricostruzione Carriera docenti e ATA: Domanda entro il 31 Dicembre, ma attenzione ai limiti di 5 e 10 anni dal ruolo

La ricostruzione di carriera è il procedimento che permette al personale scolastico di ottenere il riconoscimento economico e giuridico degli anni di precariato. Per l’anno scolastico 2025/2026, la finestra per l’invio delle domande scade il 31 dicembre. Prima di procedere, è obbligatorio aver presentato la Dichiarazione dei Servizi, includendo ogni supplenza, anche breve. Tuttavia, esistono termini prescrizionali molto importanti da conoscere per non perdere il diritto agli aumenti e agli arretrati.


1. Il passaggio preliminare: La Dichiarazione dei Servizi

Il dipendente deve elencare tutti i servizi prestati prima dell’immissione in ruolo (D.P.R. 3/1957 e D.L. 370/1970).

  • Cosa inserire: Tutti i contratti annuali e le supplenze brevi (180 giorni).

  • La scuola incrocia questi dati per convalidare l’anzianità. Senza una dichiarazione completa, il decreto di ricostruzione sarà errato.


2. Termini e Scadenze: Quando presentare la domanda?

Molti utenti si chiedono: “Ho 5 anni di tempo?”. Bisogna distinguere tra il diritto alla ricostruzione e il diritto agli arretrati.

  • Il termine per la presentazione: La domanda può essere presentata solo dopo il superamento dell’anno di prova e la conferma in ruolo.

  • Prescrizione del diritto (10 anni): Il diritto a richiedere la ricostruzione di carriera si prescrive in 10 anni, ai sensi dell’art. 2946 del Codice Civile. Il termine decorre dal giorno in cui può essere fatto valere, ovvero dal superamento del periodo di prova.

  • Prescrizione degli arretrati economici (5 anni): Sebbene tu abbia 10 anni per fare domanda, il diritto a percepire gli arretrati economici derivanti dal nuovo inquadramento si prescrive in 5 anni (art. 2948 del Codice Civile).

    • Esempio: Se fai domanda dopo 8 anni dal ruolo, otterrai l’inquadramento corretto, ma percepirai gli arretrati solo per gli ultimi 5 anni. I primi 3 anni di aumenti andranno perduti.

Cosa succede se non si fa domanda entro 10 anni? Se decorrono i 10 anni senza aver mai presentato istanza (o un atto interruttivo della prescrizione), il dipendente perde il diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della carriera, restando bloccato nella fascia stipendiale iniziale.


3. Approfondimento Normativo: Cosa cambia con il DL 69/2023

Il punto di svolta per i neo-immessi riguarda il calcolo degli anni:

  • Il Vecchio Sistema (D.Lgs. 297/1994): Il pre-ruolo veniva riconosciuto per intero solo per i primi 4 anni. Gli anni eccedenti erano valutati ai 2/3.

  • Il Nuovo Sistema (DL 69/2023): Per gli immessi in ruolo dal 2023/2024, il servizio pre-ruolo viene riconosciuto integralmente (100%) sin da subito.


4. Procedura su Istanze OnLine (POLIS)

  • Accesso: Tramite SPID/CIE.

  • Sezione: “Richiesta di Ricostruzione Carriera”.

  • Invio annuale: La domanda va inviata tra il 1° settembre e il 31 dicembre di ogni anno (Legge 107/2015). Se si manca questa finestra, si dovrà attendere l’anno successivo, rischiando di far decorrere i termini di prescrizione degli arretrati.


5. Sintesi Riferimenti Normativi

  • D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico): Artt. 485 e 569 (validità servizi pre-ruolo).

  • DL 69/2023 (Legge 103/2023): Riconoscimento totale del servizio (100%).

  • Legge 107/2015 (Comma 209): Obbligo della domanda online entro il 31 dicembre.

  • Artt. 2946 e 2948 Codice Civile: Disciplinano la prescrizione del diritto (10 anni) e degli arretrati economici (5 anni).


Esempio Pratico: Il rischio del ritardo

  • Docente confermato in ruolo nel 2018.

  • Scenario A: Fa domanda nel 2022 (entro 5 anni). Ottiene la ricostruzione e tutti gli arretrati dal 2018.

  • Scenario B: Fa domanda nel 2025 (dopo 7 anni). Ottiene la ricostruzione, ma gli arretrati partono solo dal 2020. Gli anni 2018 e 2019 sono prescritti e non verranno pagati.

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