Ferie Docenti al 30 Giugno: Obbligo a Natale o Rinvio a Giugno? Le Regole
Con l’avvicinarsi della pausa natalizia, molti Dirigenti Scolastici stanno inviando circolari ai docenti con contratto al 30 giugno 2026 per sollecitare la fruizione delle ferie. La questione solleva spesso dubbi: è un obbligo o una facoltà? Secondo i chiarimenti legali (come quelli forniti dall’Avv. Walter Miceli), la gestione delle ferie per i supplenti è strettamente legata ai periodi di sospensione delle lezioni, con il rischio concreto di perdere l’indennità sostitutiva se non si pianificano correttamente i giorni maturati.
La Normativa
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Il Principio di Coincidenza: Secondo la Legge 228/2012, per i docenti le ferie devono obbligatoriamente coincidere con i periodi di sospensione delle attività didattiche.
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I Periodi Utili per le Ferie: I docenti con contratto al 30 giugno possono fruire delle ferie nei seguenti momenti:
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Vacanze di Natale e di Pasqua.
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Eventuali sospensioni per concorsi o seggi elettorali.
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Giorni compresi tra il termine delle lezioni (giugno) e il termine del contratto (30 giugno), esclusi i giorni di impegno per gli esami di Stato.
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Il Calcolo dei Giorni: Un docente con contratto al 30 giugno matura mediamente tra i 22 e i 24 giorni di ferie totali.
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Il Rischio della “Perdita” delle Ferie: * Se il Dirigente Scolastico invia un avviso formale e il docente decide di non richiedere le ferie a Natale, deve assicurarsi che i periodi di sospensione successivi (Pasqua e giugno) siano numericamente sufficienti a coprire tutti i giorni maturati.
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Se i giorni residui non bastano a coprire il totale, il docente non potrà fruirne in seguito e, soprattutto, perderà il diritto all’indennità sostitutiva (la monetizzazione delle ferie non godute).
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Eccezione dei 6 Giorni: È possibile richiedere fino a un massimo di 6 giorni di ferie durante il periodo di svolgimento delle lezioni, ma solo a condizione che sia possibile la sostituzione senza oneri aggiuntivi per lo Stato.
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Docenti al 31 Agosto: Per chi ha un contratto annuale (scadenza fine agosto), il problema è meno pressante poiché può usufruire dei mesi di luglio e agosto per smaltire il monte ore maturato.
Occorre verificare sul cedolino o presso la segreteria quanti giorni di ferie si ha già maturato. Se il totale supera i giorni di sospensione previsti tra Pasqua e fine giugno, è consigliato utilizzare la pausa natalizia per non perdere il beneficio economico. In sintesi, un docente a tempo pieno matura 2,5 giorni al mese. Per un contratto che copre l’intero anno fino al 30 giugno, il totale è di circa 23-24 giorni. È fondamentale confrontare questo numero con i giorni di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua e il periodo di giugno dopo il termine delle attività) per evitare di perdere l’indennità sostitutiva.
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