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🟢Vademecum supplenze: casistiche di quando si può lasciare una supplenza per un’altra.

🟢 L’abbandono di una supplenza, in generale, comporta come sanzione la perdita della possibilità di conseguire supplenze per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito.

Eppure, vi sono dei casi in cui è consentito lasciare l’attuale supplenza per accettarne un’altra migliore. Di seguito esaminiamo le diverse casistiche. 

👉GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D’ISTITUTO

Le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) sono utilizzate per il conferimento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto), in subordine alle GaE.
Per le supplenze brevi e temporanee si attinge invece dalle graduatorie d’istituto.

Inoltre, come dispone l’art. l’art. 2 comma 5, le graduatorie d’istituto saranno utilizzate anche per le supplenze al 30 giugno o 31 agosto in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS.

👉LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UN’ALTRA BREVE

Non è mai possibile lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve nemmeno quando la prima supplenza è a orario ridotto mentre la seconda è a orario intero, fermo restando il diritto al completamento, nei limiti stabiliti dalla normativa.
Esempio:
1) Il docente con supplenza temporanea per n. 18 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un’altra temporanea fino al 15 gennaio per n. 18 ore.
2) Il docente con supplenza temporanea per n. 8 ore fino al 15 novembre non può lasciarla per un’altra temporanea fino al 20 gennaio per n. 18 ore. È fatto salvo però il diritto al completamento del supplente nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa.

👉LASCIARE UNA SUPPLENZA CONFERITA DALLE GRADUATORIE D’ISTITUTO PER UNA SUPPLENZA ANNUALE (30 GIUGNO O 31 AGOSTO)

Così dispone l’art. 14 comma 2 dell’O.M. 60/2020:

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettere a) e b) [30 giugno o 31 agosto]”.

Poiché le supplenze brevi sono sempre conferite sulla base delle graduatorie d’istituto ne deriva che è sempre consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza annuale (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).

Inoltre, è consentito anche lasciare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto se questa è stata conferita dalle graduatorie d’istituto per accettare altra supplenza sempre al 30 giugno o 31 agosto (per lo stesso o altro insegnamento). Si ricordi infatti, che in casi residuali, in caso di esaurimento o incapienza delle GAE e delle GPS, le supplenze al 30 giugno o al 31 agosto possono essere conferite anche mediante le graduatorie d’istituto (art. 2 comma 5 O.M. 60/2020).
Il punto è chiarito inequivocabilmente dalla Circolare Supplenze 2021/2022 laddove si afferma che:

Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza sulla base delle GAE e delle GPS.

Non importa quindi se la supplenza conferita da graduatorie d’istituto sia una una supplenza breve, al 30 giugno o al 31 agosto.

👉LASCIARE UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO PER UNA AL 31 AGOSTO DA GAE\GPS

Non è invece mai possibile abbandonare una supplenza da GAE o da GPS al 30 giugno o al 31 agosto, che sia posto comune o di sostegno, per altra supplenza da GAE\GPS o Graduatorie d’Istituto, indipendentemente dalla durata, 30 giugno, 31 agosto, e dalla tipologia di posto, comune o di sostegno. Quanto detto si applica anche nel caso in cui il docente sia in servizio per una supplenza a orario ridotto.

L’unica eccezione è prevista dall’art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020:

Durante il periodo occorrente per il completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti, è ammessa la rinuncia ad una proposta di assunzione per supplenza temporanea sino al termine delle attività didattiche  (30 giugno) per l’accettazione successiva di supplenza annuale (31 agosto) per il medesimo o diverso insegnamento”.

Sulla base di tale norma, sarà possibile lasciare una supplenza al 30 giugno per prenderne una al 31 agosto solamente se non c’è ancora stata la stipula del contratto o la relativa presa di servizio.
Ad esempio:
1) Un docente che ha accettato incarico da GAE fino al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza sempre da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.
2) Un docente che ha accettato incarico da G.I. al 30 giugno, successivamente e prima della presa di servizio riceve altra convocazione per supplenza annuale da GAE o da GPS fino al 31 agosto, per il medesimo o diverso insegnamento. In tal caso, è possibile lasciare la prima supplenza per la seconda.

👉LASCIARE UNA SUPPLENZA BREVE PER UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI

Diversamente dalla previgente normativa non è più consentito lasciare una supplenza breve per una supplenza fino al termine delle lezioni (es: 8\10 giugno). Il suddetto art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020 infatti consente di lasciare una supplenza breve solo per una supplenza al 30 giugno o al 31 agosto.

👉LASCIARE UNA SUPPLENZA FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI PER UNA SUPPLENZA AL 30 GIUGNO O 31 AGOSTO

Il docente che sia in servizio su una supplenza fino al termine delle lezioni, conferita sulla base delle graduatorie d’istituto, può lasciarla per accettare una supplenza al 30 giugno o 31 agosto (art. 12 comma 11 dell’O.M. 60/2020).

Vedi l’Ordinanza Ministeriale
Accertamento convocabilità docenti dalla graduatorie d’istituto
Regolamento supplenze DM 13 giugno 2007

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