SICUREZZA

🟢🟢ALLATTAMENTO A RISCHIO 🟢🟢

🟢Spesso i luoghi di lavoro presentano rischi notevoli non solo in caso di lavoratrici gravide, ma anche a parto avvenuto, quando la neomamma decide di allattare al seno il bambino.

⛔️Quali sono i rischi in cui si incorre e quali sono i diritti delle lavoratrici?

👉Il decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 prevede regole chiare riguardo la sicurezza e i rischi per le donne durante la gravidanza e l’allattamento . Ogni datore di lavoro, e quindi ogni Dirigente Scolastico, è obbligato a redigere una apposita valutazione del rischio, chiamata appunto “Valutazione del rischio per donne gravide e puerpere”. La legge citata guida il Dirigente attraverso le tipologia di rischi e le conseguenti azioni da intraprendere nel caso in cui si presentino situazioni a rischio per questa tipologia di lavoratrici.

🔺Le categorie a rischio

I settori lavorativi che possono rappresentare dei fattori di rischio per le neo mamme, influendo negativamente sull’allattamento, sono fondamentalmente i seguenti:

🔺il settore industriale;
🔺il settore della sanità;
🔺il settore estetico e parrucchiere;
🔺il settore alberghiero e domestico;
🔺il settore della ristorazione e commercio alimentare;
🔺il settore dell’agricoltura;
🔺il settore scolastico
👉Nel caso specifico del mondo della scuola possiamo classificare i pericoli correlati alle seguenti mansioni:
🔺Le collaboratrici scolastiche – questa categoria è soggettta a diversi rischi sia di natura fisica (come urti, cadute, etc.) sia di natura biologica e chimica (come l’esposizione a varicella e rosolia ma anche a prodotti chimici utilizzati per la pulizia dei locali)
🔺Le insegnanti – questa categoria è forse la più soggetta al rischio biologico derivante dalla presenza di alunni con malattie infettive e al rischio da stress da lavoro correlato (per esempio per la presenza di classi con un elevato numero di discenti)
🔺Le insegnanti di sostegno – questa categoria, oltre ad essere esposa a tutti i rischi delle colleghe, presenta anche pericoli legati agli sforzi fisici derivanti dall’aiutare, ad esempio, un bambino portatore di handicap nelle necessità quotidiane.

👉La neomamma, entro 30 giorni dal parto, consegna al Dirigente Scolastico il certificato di nascita del bambino. Il Dirigente, non appena ricevuto quanto sopra, valuta la presenza o meno di rischi nel periodo di allattamento del nascituro. Deve valutare, cioè, se la mansione a cui la lavoratrice è normalmente assegnata è compatibile con l’allattamento oppure se i suoi compiti rischiano di recare pregiudizio o possono essere nocivi per la sua salute. In tal caso adotta le misure necessarie affinché il problema venga risolto.

🔺I risultati di questa valutazione devono essere esplicitamente contenuti nel Documenti Valutazione dei Rischi dell’Istituto Scolastico, nella apposita sezione dedicata alla “Valutazione del rischio per donne gravide e puerpere”.

🔺Nel caso della presenza di agenti fisici pericolosi, la tutela prevista per l’allattamento a rischio è di sette mesi dopo il parto. Ciò vuol dire che la neomamma deve essere assegnata ad una mansione diversa e che non presenti rischi per almeno sette mesi dopo aver partorito.

🔺Ad esempio un’insegnante potrebbe essere assegnata a diverse mansioni in biblioteca, qualora la consueta attività lavorativa la costringa a sforzi fisici eccessivi o all’esposizione a malattie infettive dovuta al contatto con i bambini.

✅Qualora invece, non fosse possibile assegnare una mansione diversa alla neomamma, alla stessa spetta l’astensione dal lavoro fino al settimo mese.
👉👉La richiesta per l’astensione deve essere fatta all’Ispettorato Territoriale del Lavoro della propria provincia, utilizzando l’apposito modulo presente sul sito web dell’Ispettorato.

👉L’astensione, in quanto obbligatoria, prevede una retribuzione completa al 100% dell’importo normalmente percepito dalla lavoratrice.

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