ASSEGNAZIONI / UTILIZZAZIONIMOBILITA'

Assegnazioni Provvisorie e Utilizzazioni Personale Scolastico 2025/28: Domande dal 14 al 25 Luglio 2025

Il personale docente, ATA ed educativo interessato ad assegnazioni provvisorie o utilizzazioni per il triennio 2025/28 potrà presentare domanda dal 14 al 25 luglio 2025 per l’anno scolastico 2025/26. Di seguito, un riepilogo dettagliato dei requisiti e delle condizioni, basato sull’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI). CCNI_Contratto


Assegnazione Provvisoria: Chi può fare domanda e per quali motivi

L’assegnazione provvisoria permette al personale di ruolo di lavorare temporaneamente in una sede diversa da quella di titolarità. Può essere richiesta per una sola provincia (provinciale o interprovinciale) e per specifici motivi.

Chi può presentare domanda di Assegnazione Provvisoria:

  • Docenti di ruolo assunti fino al 2022/23: Possono richiedere assegnazione provinciale o interprovinciale.
  • Neoassunti in ruolo nel 2023/24 e 2024/25:
    • Provinciale: Tutti i neoassunti.
    • Interprovinciale: Solo se rientrano in una delle deroghe previste, se in soprannumero/esubero, o se hanno ottenuto la Legge 104/92 per fatti sopravvenuti dopo il termine di presentazione delle domande di concorso o di iscrizione nelle GaE.
  • Docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2023/24 e in ruolo dal 2024/25: Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale se rientrano nelle deroghe, se dichiarati in soprannumero o esubero.
  • Docenti assunti da GPS sostegno prima fascia nel 2024/25: Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale solo se hanno superato l’anno di prova e rientrano in una delle deroghe.
  • Vincitori non abilitati del concorso PNRR 1 assunti a TD nell’a.s. 2024/25:
    • Provinciale: Se conseguono l’abilitazione e la comunicano entro il 10 agosto 2025.
    • Interprovinciale: Se conseguono l’abilitazione e la comunicano entro il 10 agosto 2025 e rientrano in una delle deroghe.

Le Deroghe (come da CCNL 19/21, art. 1/17 del CCNI 2025/28):

Le deroghe consentono la mobilità interprovinciale a categorie specifiche di personale:

  • Genitori con figlio minore di 16 anni: Si considera minore chi compie 16 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda. Per genitori adottivi/affidatari, entro 16 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
  • Beneficiari Legge 104/92: Rientrano le condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6.
  • Coloro che usufruiscono dei riposi e permessi per assistenza (D.Lgs. 151/2001, art. 42): Se rivestono la qualità di:
    1. Coniuge, unito civilmente o convivente di fatto con soggetto con disabilità grave.
    2. Padre o madre (anche adottivi/affidatari) in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti del punto 1).
    3. Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti del punto 2).
    4. Uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti del punto 3).
    5. Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o patologie invalidanti dei soggetti del punto 4).
  • Coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (L. 118/1971, art. 2, commi 2 e 3).
  • Figli di genitore ultrasessantacinquenne: Chi compie 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno di presentazione della domanda.

Motivi per l’Assegnazione Provvisoria:

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per uno dei seguenti motivi:

  • Ricongiungimento a figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  • Ricongiungimento al coniuge, parte dell’unione civile o convivente (inclusi parenti o affini, se la convivenza è certificata anagraficamente).
  • Ricongiungimento per assistenza a soggetto con disabilità grave (Legge 104/92, art. 33, commi 3, 5 e 7), anche se non convivente, a condizione di documentare il diritto ai permessi retribuiti mensili o al congedo straordinario.
  • Gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria.
  • Ricongiungimento al genitore.

Preferenze esprimibili:

  • Scuola dell’infanzia e primaria: Fino a 20 preferenze.
  • Scuola secondaria di primo e secondo grado: Fino a 15 preferenze. Le preferenze possono essere puntuali (singole scuole) o sintetiche (comune, distretto, provincia).

Utilizzazione: Chi può fare domanda

L’utilizzazione consente al personale di ruolo di svolgere servizio in una sede o su una tipologia di posto diversa da quella di titolarità, spesso a causa di situazioni particolari o per esigenze organizzative.

Possono presentare domanda di utilizzazione:

  • Docenti senza sede definitiva dopo le operazioni di trasferimento.
  • Docenti in esubero nella provincia.
  • Docenti trasferiti come soprannumerari (a domanda condizionata o d’ufficio senza aver presentato domanda nello stesso anno scolastico o negli 11 anni precedenti), che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità e che abbiano richiesto il trasferimento in tale istituzione ogni anno del decennio.
  • Docenti restituiti ai ruoli che hanno avuto una sede di titolarità non richiesta o che sono stati restituiti ai ruoli oltre i termini di presentazione delle domande di mobilità. Include anche docenti idonei all’insegnamento non assegnati alla scuola di servizio o trasferiti su sede non richiesta.
  • Docenti cessati dal servizio che hanno mantenuto il servizio a tempo parziale ma non hanno trovato disponibilità nel posto di precedente titolarità.
  • Docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno (anche senza specializzazione, nei limiti dell’esubero provinciale). Possono essere utilizzati anche su progetti (L. 107/2015, art. 1, comma 65), in assenza di altri posti disponibili.
  • Docenti titolari su insegnamento curriculare con specializzazione di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, che chiedono di essere utilizzati rispettivamente su sostegno o su scuole ad indirizzo didattico differenziato, nello stesso grado di istruzione.
  • Docenti di scuola primaria titolari su posto comune con titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto di lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola se non disponibile nella propria.
  • Docenti titolari su insegnamento curriculare che chiedono di essere utilizzati su posti presso strutture ospedaliere o carcerarie, sedi di organico dei C.P.I.A. e posti relativi ai percorsi di secondo livello (DPR 263/12).
  • Docenti che hanno superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il titolo di specializzazione sul sostegno, che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno dello stesso grado di istruzione.
  • Insegnanti tecnico-pratici e assistenti di cattedra transitati dagli enti locali allo Stato (L. 124/1999, art. 8, comma 3), non collocati nelle classi di concorso previste e a cui si applica l’art. 14, comma 14 del D.L. 95/2012. Possono essere utilizzati su posti disponibili se in possesso di abilitazioni, titoli di studio e specializzazione sul sostegno. Rientrano anche gli ITP che hanno superato i corsi di riconversione sul sostegno.
  • Docenti di religione cattolica immessi in ruolo ai sensi della L. 186/2003 e dell’art. 1-bis del D.L. 126/2019.
  • Docenti (anche non in esubero) in possesso dei requisiti (D.M. n. 8 del 31 gennaio 2011, art. 3, commi 1 e 2) che chiedono di essere utilizzati per la diffusione della cultura e della pratica musicale, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete.

 

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