DOCENTIGRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO

Graduatoria interna di istituto 2024/25: COME SI CALCOLA IL PUNTEGGIO TRA servizi, titoli e esigenze di famiglia

L’Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2025/28 presenta delle novità per le GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO, in cui vengono inseriti annualmente i docenti di ruolo dell’istituzione scolastica interessata, ai fini dell’individuazione dell’eventuale docente perdente posto in caso di contrazione dell’organico per l’anno successivo. Ecco tutte le regole.

Il docente perdente posto è individuato tramite la graduatoria interna di istituto,  redatta e pubblicata dal dirigente scolastico entro i 15 giorni successivi al termine ultimo di presentazione delle domande di mobilità. Quindi, per l’anno scolastico 2025/26, entro il 9 aprile 2025 (data ultima per la domanda di mobilità il 25 marzo) comprese le graduatorie unificate delle scuole interessate dal dimensionamento.

Per il personale ATA il termine ultimo di pubblicazione è il 15 aprile 2025.

La tabella di valutazione di riferimento è la tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo” allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d’ufficio.

I punteggi con cui sono graduati i docenti derivano da:

  1. anzianità di servizio;
  2. esigenze di famiglia;
  3. titoli generali.

Servizio preruolo

L’attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

Per il servizio pre-ruolo prestato nel ruolo di attuale titolarità, sono attribuiti:

  • per l’a.s. 2025/26, punti 4 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2026/2027, punti 5 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni
  • per l’a.s. 2027/2028, punti 6 per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

Per il servizio pre-ruolo prestato in un ruolo diverso da quello attuale titolarità, sono attribuiti punti 3 per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:

  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola dell’infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell’infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di I grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);
  • titolari nella scuola secondaria di II grado: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell’infanzia/primaria si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28).

Quanto detto, come si evince tra parentesi, riguarda anche un precedente servizio in altro ruolo.

Evidenziamo che:

  • è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell’anno di interesse) sia prestato un servizio –  anche non continuativo – per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • è valutabile  il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
  • per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
  • relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
  • il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.
  • anno pre-ruolo con servizi in gradi di istruzione diversi: si valuta quello di maggior durata

Punteggio di continuità

Nel nuovo CCNI 2025/28 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:

  • 4 PP primo anno
    4 PP secondo anno
    4 PP terzo anno
    5 pp quarto anno
    5 pp quinto anno
    6 pp dal sesto in poi

Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.

 

 

Esigenze di famiglia

Le esigenze di famiglia, nel caso delle graduatorie interne, sono considerate come esigenze di non allontanamento dalla scuola/comune di titolarità e, stando alla nota 7 alla Tabella A succitata, si valutano nella maniera di seguito indicata:

  • il punteggio per ricongiungimento spetta solo quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente [il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non vi siano scuole richiedibili (cioè, che non comprendano l’insegnamento del richiedente) e lo stesso risulti viciniore alla sede di titolarità) oppure spetta per il comune sede della scuola che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare]. Sono attribuiti punti 6;
  • il punteggio per i figli spetta sempre. Sono attribuiti punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni e punti 4 per per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il diciottesimo anno di età;
  • il punteggio per la cura spetta quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili. Sono attribuiti punti 6.

familiari cui ci si può ricongiungere (ovvero da cui non allontanarsi nel caso delle graduatorie interne) sono:

  • il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto oppurenel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, i genitori o i figli.

Punteggio da attribuire per i figli:

  • punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4);
  • punti 4 per ogni figlio d’età superiore ai sei anni e inferiore a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3).

Evidenziamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno considerato. 

 

I titoli

Nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto la valutazione dei titoli del personale docente è effettuata secondo quanto indicato nelle tabelle allegate (Allegato 2) all’Ipotesi di CCNI 2025/28:

  1. Tabella A “Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo“, per i trasferimenti volontari e d’ufficio. La medesima tabella si utilizza anche per le graduatorie interne di istituto, tenuto conto delle precisazioni per i trasferimenti d’ufficio;
  2. Tabella B “Tabella di valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale del personale docente ed educativo“, per i passaggi di ruolo e di cattedra.

Per quanto riguarda i punteggi da attribuire ai titoli generali, le indicazioni sono fornite nella sezione A3 della Tabella A e nella sezione B2 della Tabella B, nonché nelle note alle medesime.

Corsi perfezionamento

Così leggiamo nelle due tabelle sopra citate:

D) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell’ambito delle scienze dell’educazione e/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (14) – per ogni corso (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) Punti 1

  • per ogni corso di perfezionamento nonché per ogni master di I e II livello conseguiti presso le università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (ossia riconosciuti per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge), compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati;
  • i corsi e i master suddetti devono essere afferenti all’ambito delle scienze dell’educazione e/o all’ambito delle discipline insegnate dall’interessato;
  • i corsi tenuti, a partire dall’a.s. 2005/06, sono valutati solo se di durata annuale e consistenti in 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale;
  • per lo stesso anno accademico si valuta un solo corso.

CLIL di corso di perfezionamento

Così leggiamo nelle tabelle di valutazione allegate all’Ipotesi di CCNI 25/28:

M) CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato esclusivamente da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3 del decreto ministeriale del 30 settembre 2011.
NB: il certificato viene rilasciato solo a chi
• è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2)
• ha frequentato il corso metodologico
• ha sostenuto la prova finale. Punti 1

N) CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la
parte metodologica esclusivamente presso le strutture universitarie, sono in possesso di un
ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento.
NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale Punti 0,5

  • sono attribuiti punti 1 per il possesso di certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Il certificato, come si legge nel punto M) è rilasciato solo a chi: è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER; ha frequentato il corso metodologico; ha sostenuto la prova finale.
  • sono attribuiti  punti 0,50 per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un attestato di frequenza al corso di perfezionamento. In questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l’esame finale

Precisiamo che:

  • il richiamato Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 definisce gli aspetti che caratterizzano i corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera, secondo la metodologia CLIL, rivolti ai docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici;
  • i corsi prevedono il conseguimento di 20 CFU di cui 2 di tirocinio, come si legge nell’allegato B al suddetto decreto;
  • i corsi sono organizzati tramite la collaborazione tra USR e strutture universitarie;
  • la sola certificazione linguistica non dà punteggio se non inclusa nel percorso di cui sopra.

Limite punteggio

Precisiamo che il punteggio dei corsi di cui sopra, insieme a quello attribuito per altri titoli che indicheremo di seguito, non può superare 10 punti. Tale limite opera nella mobilità territoriale (trasferimenti), a domanda e d’ufficio, ma non anche in quella professionale (passaggi di ruolo/cattedra).

Questi, nella mobilità e nelle graduatorie interne di istituto, i titoli il cui punteggio sommato non può eccedere i 10 punti:

  • diploma di specializzazione;
  • diploma universitario;
  • corsi di perfezionamento;
  • diploma di laurea;
  • dottorato di ricerca;
  • frequenza del corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero (per la sola scuola primaria);
  • servizio docenti tutor e dell’orientamento;
  • servizio in aree a forte rischio di abbandono;
  • Certificazione CLIL di Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;
  • Attestazione di partecipazione al Corso di Perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.

Ufficio Stampa Adesso Scuola

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